Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Article 6 of Decree Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for hearing by December 31, 2020, as required by Article 6 of Decree Law 119/2018. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17948/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pignotti Daniela e Spinelli Maurizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Cordeschi, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 124, presso lo studio della suddetta professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 681/05/2017, pronunciata con riferimento all'atti impositivi n. TQ305T400360/2012 e TQ305T400362/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma