Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, despite the possibility of declaring extinction solely for declaratory purposes. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if no party requests a hearing within the prescribed period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso al n. 22731/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Paganelli Marino, Paganelli Marino & C. S.n.c. e Maurizi Maria Maddalena, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale, n. 26, presso lo studio del predetto legale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 188/02/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T3N0021200181/2013 - T3N011200179/2013 T3N011200180/2013 - T3N011200182/2013 - T3N011200183/2013 - T3N021210178/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2(1712022_ Il Presicif ntei DE