Italian tax court dismissed case as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the tax authority did not file a request for hearing, nor was a denial issued. Consequently, the court ruled the process ended by expiration of the time limit, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure is extinguished by expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises this right, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 10204/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Magnolia S.r.l. e Lanterna S.r.l. (quale incorporante Magnolia S.r.l.), rappresentate e difese dagli Avv. Benedetta Rossi e Tonio Di Iacovo, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 100/02/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T2A03LR02079/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ZoN2022 Il Presi eit_ 5.