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Decreto — n. 25012/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 25012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified definition procedure, while the tax authority contested the timeline for initiating proceedings. The court ruled that the process ended automatically upon the expiration of the statutory period without a formal request to fix a hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The court established that a tax dispute procedure extinguishes automatically if the statutory deadline for requesting a hearing passes without such a request, terminating the case regardless of pending arguments.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment statutory deadline expiration simplified definition procedure failure to request hearing automatic process termination tempestività tributaria procedura fiscale priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, paras. 8, 9, 10 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9021/2018 R.G. proposto da Venerabile Confraternita di Misericordia di Sinalunga Onlus, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Russo, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Guglielmo Fransoni; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1978/06/2017, 'v pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8VO4PF01249/2013.

4) Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN C