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Ordinanza — n. 24994/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to lack of proof that the notice of appeal was properly served to the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24994/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax agency's appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove the successful service of the appeal notice. Although the agency submitted proof of delivery to the court and mailing to the taxpayer, the specific receipt signed by the recipient was missing from the file. Consequently, the court ruled that without evidence of proper notification, the appeal could not proceed to substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; The appeal is inadmissible if the taxpayer cannot prove the successful service of the notice of appeal to the recipient.

Parole chiave

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inadmissible appeal proof of service tax appeal procedure notification receipt Corte di Cassazione inchiesta per sottrazione d'imposta contenzioso tributario computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021
Angelo Napolitano Il ricorso, pertanto, essendo rimasto intimato il contribuente, deve essere dichiarato inammissibile(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23197/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro ALBERTI SIMONE (c.f. LBRSMN77M06E970W), residente in Bassano del Grappa (VI), Strada delle Scuole n. 136; –intimato – IRPEF-IRAP ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO r.g. n. 23197/2015 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.VENETO, sede di Venezia, n.447/2015, depositata il 2 / 3 /201 5 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 22 giugno 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: La Direzione Provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate emise avviso di rettifica ai fini IRPEF, IRAP e IVA della dichiarazione presentata da Simone Alberti (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) , esercente impresa individuale di posa in opera di infissi, relativamente all’anno d’imposta 2006. Contro il detto avviso, il contribuente propose ricorso dinanzi alla CTP di Vicenza, che lo accolse in parte.

Suappello dell’Ufficio, la CTR del Veneto confermò la sentenza di primo grado. Contro la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: il Collegio rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso. Agli atti, infatti, vi è solo la prova della consegna del ricorso all’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Roma, nonché della spedizione del ricorso stesso, a mezzo del servizio postale, al domiciliatario del contribuente nel giudizio di appello.

Manca la prova del buon esito del procedimento notificatorio, non rinvenendosi agli atti del fascicolol’avviso di ricevimento di copia del ricorsosottoscritto dal destinatario della notificazione. r.g. n. 23197/2015 Cons. est. Angelo Napolitano Il ricorso, pertanto, essendo rimasto intimato il contribuente, deve essere dichiarato inammissibile(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937 -01). Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in