Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of D.L. 119/2018, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had lapsed without intervention, resulting in the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the process automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
A(s DECRETO sul ricorso iscritto al n. 359/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Corradini Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Mocci; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2557/06/2018, pronunciata con riferimento all'atto n. T9BIRLJ00013/2016 ed all'atto T9BIRL.100014/2016 definito in secondo grado ex D.L. 50/17.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL