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Ordinanza — n. 24899/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late, ruling notification formalities did not invalidate the tax assessment deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24899/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible for being filed late, despite arguments that the tax notice notification was formally defective. The court found the appeal submitted in June 2011 exceeded the statutory deadline established by the April 2011 notification, regardless of whether the notice was delivered via post or a bailiff. Consequently, the procedural defect in the notification did not extend the time limit for challenging the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 139 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: A defect in the formalities of a tax notice notification does not invalidate the act if the recipient had actual knowledge, and the appeal remains inadmissible if filed after the statutory deadline has expired.

Parole chiave

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tax appeal deadline notification formalities inadmissible appeal actual knowledge tax assessment notice atto tardivo opposizione tardiva tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 139 cod. proc. civ.
civ., per avere la CTR attribuito validità alla notificazione dell’avviso di accertamento,avvenuta in data 4.04.2011 con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod.
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 2697 cod. civ.
Art. 24 Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito validità alla notificazione dell’avviso di accertamento,avvenuta in data 4.04.2011 con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
civ., per avere la CTR attribuito validità alla notificazione dell’avviso di accertamento,avvenuta in data 4.04.2011 con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod.
art. 139 cod. proc. civ
civ., per avere la CTR attribuito validità alla notificazione dell’avviso di accertamento,avvenuta in data 4.04.2011 con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4.04.2018, n. 8293
Cass. 9.08.2017, n. 19795
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13271/2015R.G. proposto da Aufiero Francesco, rappresentato e difes o da ll’ avvocat o Alfredo Salzano, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Pacelli n. 14, presso lo studio dell’avvocato Gianmaria Frattini, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania– sezione staccata di Salerno n. 9537 / 0 5 / 20 1 4 , depositata il 5.11.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, IRPEF, IRAP e IVAe altro - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno rigettava l’appello proposto da Aufiero Francesco avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVAe IRAP , relativ o all’ ann o d’imposta 20 0 6 ; -dalla sentenza impugnata si evince che: - era incontestato che l’avviso di accertamento era stato notificato in data 4.04.2011, mediante consegna al portiere dello stabile di residenza del contribuente; - da tale data era iniziato a decorrere il termin e per il ricorso giurisdizionale, senza che l’ulteriore raccomandata informativa (CAN) avesse inciso sul dies a quo; -anche nell’ipotesi in cui si dovesse considerare come termine iniziale quello della consegna della CAN, avvenuta in data 5.04.2011, la presentazione del ricorso, avvenuta solo in data 17.06.2011, sarebbe comunque tardiva; - Aufiero Francesco impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE - con l’unico motiv o , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 cod. proc. civ., 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 cod. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR attribuito validità alla notificazione dell’avviso di accertamento,avvenuta in data 4.04.2011 con consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., sebbene dalla relata di notificazione non risulti l’adempimento di tutte le formalità richieste dalla stessa norma (secondo la quale la consegna al portiere deve essere preceduta, a pena di nullità, dalle ricerche delle altre persone potenzialmente abilitate a ricevere l’atto)e non sia indicato il nominativo del soggetto a cui l’atto è stato consegnato; -la nullità della notificazione ha fatto venir meno l’inammissibilità del ricorso, perché il termine per impugnare l’avviso di accertamento è iniziato a decorrere dal momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto impositivo e la prova di tale circostanza era a carico dell’Agenzia delle Entrate; -il motivo è inammissibile per difett o di specificità e di autosufficienza, in quanto, a fronte dello specifico accertamento condotto, sul punto, dai giudici di merito, il ricorrente non ha riprodotto, anche nei punti essenziali, gli atti e i documenti dai quali sia possibile evincere le modalità di notifica dell’avviso di accertamento (in particolare , se la notificazione fosse avvenuta tramite l’ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta a mezzo posta) e la proposizione della relativa questione nel ricorso introduttivo (che sembrerebbe esclusa dalle indicazioni fornite nel controricorso dall’Agenzia delle Entrate); - occorre premettere , infatti, che nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda allanotificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica alportiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. 4.04.2018, n. 8293); - la censura sarebbe in ogni caso infondata, in quanto lo stesso ricorrente ha precisato, per quanto riguarda l’asserita mancanza di ricerche delle persone abilitate a ricevere l’atto, che dalla relata di notificazione risultava “x portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate”(p. 7 del ricorso);- deve aggiungersi che l’eventuale nullità d ella notificazione dell’atto impositivo, eseguita dall’ufficiale giudiziario, mediante consegna alportiere dello stabile , senza attestare nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., sarebbecomunque sanata per raggiungimento dello scopo, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenutanotificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia dinotificazioni a mezzo posta, ma solo al regolame nto postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. 9.08.2017, n. 19795); -dalla sentenza impugnata risulta non contestata l’avvenuta consegna della raccomandata informativa in data 5.04.2011 ad un incaricato al ritiro dell’atto; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannatoal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna Aufiero Francesco al pagamento,in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello