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Ordinanza — n. 24735/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limits under simplified procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a lower court ruling that rejected their tax assessment. The taxpayer argued for procedural illegitimacy regarding tax evasion and interpretation of economic justification, but the court found the case extinguished. The court ruled that the simplified procedure expired on December 31, 2020, because neither party requested the necessary hearing within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391 c.p.c.: The simplified procedure for tax disputes extinguishes automatically upon the expiration of the time limit for requesting the hearing, unless the parties specifically request the fixing of the hearing date.

Parole chiave

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simplified procedure tax extinction of proceedings time limit expiration tax appeal dismissal simplified procedure law ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assoggettamento all'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
civ., richiesta di estinzione del giudizio definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
La contribuente ha nelle more depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., richiesta di estinzione del giudizio definizione agevolata ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
600; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».
Art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
5.3 «Illegittimità della sentenza per errata interpretazione del presupposto di aggiramento di un obbligo o di un divieto previsto dall’ordinamento, per violazione dell’art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art.
art. 2506 quater cod. civ
600, nonché dell’art. 2506 quater cod. civ.; in relazione all’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
La contribuente ha nelle more depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., richiesta di estinzione del giudizio definizione agevolata ai sensi dell’art.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10810/18 R.G. proposto da: CALZATURIFICIO DEI COLLI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma Viale Regina Margherita n. 262/264, presso lo studio dell’avvocato Cataldo D’Andria, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Alfredo Ferrario. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5312/24/17, depositata in data 15dicembre 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14luglio 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Innanzi alla C.t.p. di Mantova, la Calzaturificio dei Colli s.r.l. proponeva ricorso avverso tre avvisi di accertamento per il pagamento di IVA, IRES, IRAP per l’anno di imposta 2008.

2. Costituitosi l’Ufficio finanziario che instava per il rigetto del ricorso, la C.t.p. adita, rigettava la domanda. Avv. Accer. IRES- IVA-IRAP 2008 3. La contribuente proponeva appello alla C.t.r della Lombardia, ove si costituiva anche l’Ufficio finanziario avversando l’impugnazione, e, all’esito, la C.t.r. medesima, con la sentenza n. 5312/2017 depositata il 15/12/2017,rigettava l'appello.

4. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso la Calzaturificio dei Colli s.r.l. sulla scorta d e i cinque motivi che seguono. 5.1 «Illegittimità della sentenza per errata interpretazione del concetto di valide ragioni economiche di cui all’art. 36 bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 5.2 «Illegittimità della sentenza per avere interpretato l’art. 37 bis, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nel senso di ritenere che la sua violazione non determina una nullità dell’atto impositivo, e che in ogni caso l’illegittimità dell’atto venga meno nel caso di una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.

Violazione dell’art. 37 bis, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 29, comma 1, lettera a) d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; nonché dell’art.100 cod. proc. civ.; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 5.3 «Illegittimità della sentenza per errata interpretazione del presupposto di aggiramento di un obbligo o di un divieto previsto dall’ordinamento, per violazione dell’art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2506 quater cod. civ.; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 5.4 «Illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 37 bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto ritenuto applicabile anche all’IVA; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 5.5 «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 20 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per avere ritenuto che principio di inerenza sia definito dall’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc., civ.».

L’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata, non essendosi costituita in giudizio con controricorso (ma con una mera “nota”).

6. La contribuente ha nelle more depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nonché, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., richiesta di estinzione del giudizio definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e istanza di sollecita fissazione udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022. Considerato che:

1. L a contribuente ha documentato che, in data 22/5/2019, ha correttamente presentato innanzi alla Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Mantova, domanda di definizione agevolata a termini degli artt. 6 e 7, comma 2, lett.

b) e comma 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in legge 17 dicembre 2018, n. 136; ivi, con riferimento all’avviso di accertamento n. T9T030101549/2013, è indicata la somma di € 194.440,37, da versare in 20 rate. Pure, è allegata la quietanza di versamento della prima rata pari ad € 9.722,00 a mezzo F24 presso la filiale di Castiglione delle Stiviere dell’Istituto di credito Intesa San Paolo in data 29/05/2019 e la nota di ricevuta della Agenzia delle Entrate n. prot. 0841472 del 22/05/2019.

2. Va rilevato che, entro il 31 dicembre 2020 , nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Conseguentemente, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. Infine, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M.