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Ordinanza — n. 24732/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding tax authority's presumption of profit distribution to shareholders in closely held companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24732/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to confirm a tax assessment. The taxpayer argued that the tax authority's finding of unaccounted profits in a company should not automatically presume distribution to him as a 97% shareholder without proof of actual payout. The court ruled that for companies with a narrow shareholder base, the mere existence of unaccounted profits legally presumes their distribution to shareholders unless proven otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 2727 cod. civ.; The Court establishes that in companies with a narrow shareholder base, the tax authority's finding of unaccounted profits legally presumes their distribution to shareholders, shifting the burden of proof to the taxpayer to demonstrate reinvestment or savings.

Parole chiave

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presumption of profit distribution closely held company unaccounted profits tax burden shifting shareholder participation extracontabili profits narrow shareholder base fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 2727 cod. civ.
ha ritenuto che il maggior reddito accertato a carico della società di capitali costituisca il fatto notoidoneo a consentire di presumere induttivamente ex art. 2727 cod.
art. 295 cod. proc. civ
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 295 cod. proc. civ.».

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/12/2018, n. 32959
Cass. 07/12/2017, n. 29412
32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).
Cass. 05/02/2009, n. 2783
Cass. 04/11/2008, n. 26476
2783, Cass. 04/11/2008, n. 26476 , Cass.08/07/2005, n.
Cass. 08/07/2005, n. 14418
Cass. 24/01/2019, n. 1947
Cass. 29/07/2016, n. 15824
1947 , Cass. 29/07/2016, n. 15824, Cass.
Cass. 28/11/2014, n. 25271
15824, Cass. 28/11/2014, n. 25271).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6522/15 R.G. proposto da: SCOGNAMIGLIO CIRO, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Siacci n. 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Voglino, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. Fabio Benincasa. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 7273/31/14, depositata in data 23 luglio 2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14luglio 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1.Con sentenza numero 635/11/2012, la C.t.p. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente Ciro Scognamiglio avverso l'avviso di accertamento n. T F501 A 000745 /2012, concernente redditi relativi alla sua qualità di socio al 97% della Avv. Accer. IRPEFLinea Metalli s.r.l., società che a sua volta era stata sottoposta ad accertamento di maggiori ricavi non dichiarati per l'anno 2004.

Il contribuente evidenziava che anche la Linea Metalli s.r.l. aveva proposto ricorso avverso il predetto avviso di accertamento e che esso era stato parzialmente accolto dalla CTP di Napoli per cui detta decisione doveva avere effetto anche nei confronti del socio ed, invero, i giudici di primo grado ritenevano di condividere l’assunto relativo alla rideterminazione delle quote di utili percepite dal socio e decidevano nel senso di recepire integralmente i contenuti della sentenza n. 205 / 35 / 2 012 del 16/11/2011 della C.t.p.di Napoli relativa alla Linea Metalli s.r.l. e quindi di accogliere parzialmente il ricorso.

2. Avverso questa decisione proponeva appello, dinanzi alla C.t.r. della Campania, l'Agenzia delle E ntrate che reiterava l'argomentazione relativa al fatto che nel PVC redatto dal nucleo di polizia tributaria di Napoli - II sezione , verifiche complesse - si contestavano l'annotazione nei registri IVA di fatture di acquisto per un importo complessivo di € 6.427.548,40 , ritenute oggettivamente inesistenti in quanto emesse dalla Raf Metalli s.a.s., Italia Metalli s.r.l., Trafilerie Metalliche s.a.s., a loro volta considerate «cartiere» sulla base di processi verbali redatti da altri nuclei della Guardia di finanza. 3.La C.t.r. della Campania, con sentenza n . 7273 / 31 / 14 , depositata il 23/07/2014 accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle E ntrate , confermando così l'avviso di accertamento impugnato.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta: «Nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 295 cod. proc. civ.». 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta:

«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 83 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.».

2. Il primo motivo è,nelle more, divenuto inammissibile. Con esso, il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C .t.r. non ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art . 295 cod . proc . civ . in quanto avverso la sfavorevole sentenza della C.t.r. della Campania n . 421/33/2013 del 3/12/2013 la Linea M etalli s.r.l. aveva presentato ricorso per Cassazione,all’epoca ed attualmente pendente. Premesso che questa Corte (Cass. 26/01/2021, n. 1574), sul punto, ha statuito che, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogniqualvolta vi sia pendenza separata di giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, si impone ex art.295 cod. proc. civ., applicabile al giudizio tributario in forza dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico giuridico non solo nelle ipotesi di controversie e su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazioni rivolte alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti, nel caso di specie il ricorso proposto dalla Linea Metalli s.r.l., rubricato con il n. di R.G. 14926/14, è stato deciso con la sentenza 21/09/2020, n. 19652 con la quale il ricorso medesimo è stato rigettato.

Pertanto, esso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile ed infondato. Con esso il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il maggior reddito accertato a carico della società di capitali costituisca il fatto notoidoneo a consentire di presumere induttivamente ex art. 2727 cod. civ . il fatto ignorato con cernente l'avvenuta distribuzione effettiva dei relativi utili in capo ai soci in misura perfettamente proporzionale alle rispettive quote di partecipazione sociale. E’ indubbio che l'Ufficio è partito dal dato oggettivo del riscontro di utili non contabilizzati, derivanti dall'attività di impresa di una società a ristretta base sociale, e ha dedotto che tali utili si dovessero presumere distribuiti ai soci cui incombeva, semmai , la prova della loro diversa destinazione.

La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di questa Corte, meramente contrastato, senza alcun rilievo critico, dall'impugnante. È infatti ius receptum che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412).

Invero, l'imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (vedi Cass.05/02/2009, n. 2783, Cass. 04/11/2008, n. 26476 , Cass.08/07/2005, n. 14418); comunque accertato, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci (così Cass. 24/01/2019, n. 1947 , Cass. 29/07/2016, n. 15824, Cass. 28/11/2014, n. 25271).

Vieppiù che la C.t.r. campana, sul punto, ha motivato congruamente affermando proprio il principio della presunzione della distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati di una società di capitali a ristretta base partecipativa unitamente all’argomentazione relativa alla importante quota di partecipazione del contribuente (97%) e alla mancata produzione di qualsivoglia elemento atto a dimostrare che la distribuzione al socio non sia avvenuto a causa di accantonamento o reinvestimento da parte della società.

4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle E ntrate , le spese processuali che si liquidano in € 7.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura