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Ordinanza — n. 24730/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute procedure extinct due to successful simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24730/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinct because the taxpayer successfully completed the simplified settlement procedure under the relevant decree. The taxpayer submitted the required documentation proving the payment of taxes, and no new requests for treatment were filed by the deadline of December 31, 2020. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the substantive tax arguments regarding the compensation limits.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 118 del 2019; When a taxpayer submits the necessary documentation for a simplified settlement procedure and no new requests are filed by the statutory deadline, the administrative or judicial proceedings must be declared extinct.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction administrative law tax compensation limits procedural termination assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 118 del 2019
Preliminarmente, va dato atto che la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 34 comma 1 l. n. 388 del 2000
Art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
388 del 2000, sull’assunto dell’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24031/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Fil 3 Srl, rappresentatae difesa dagli Avv.ti Giorgio Altieri e Vincenzo Ravone, con domicilio eletto presso lo Studio legale Tonucci Partners in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenz a della Commissione tributaria regio nale della Toscana n. 742/09/14, depositata in data 7 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrateimpugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP Oggetto: Accertamento di Prato, aveva annullato l’atto di contestazione, con cui erano state irrogate le sanzioni per aver Fil 3 Srl compensato con i crediti d’imposta i debiti in misura superiore ai limiti previsti dall’art. 34, comma 1, l. n. 388 del 2000, sull’assunto dell’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.

Fil 3 Srl resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con due motivi. La contribuente ha successivamente depositato memoria con cui ha dedotto l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente, va dato atto che la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 118 del 2019, deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione (domanda di definizione agevolata e attestazione di avvenuto pagamento) prodotta dalla contribuente, senza che, alla data del 31 dicembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione.

Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell’adun