Cassation court dismisses appeal and remands case to determine if receipt notice was deposited in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Idea Fimit against a regional tax tribunal decision regarding insufficient ICI payments. The appellant argued that the statute of limitations began upon receipt of the notice and that the receipt confirmation had been deposited in the first instance. The court noted that the case files do not clearly show whether the receipt notice was actually filed during the initial proceedings, making a final judgment impossible without this verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: When the deposit of a receipt notice in the first instance is contested and the case files are unclear, the court must remand the case to determine the procedural status before deciding on admissibility.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1847/2016 del ruolo generale, proposto DA I DEA F IMIT –S OCIETÀ DI G ESTIONE DEL R ISPARMIO –S. P .A. (codice fiscale 05553101006) con sede legale in Roma, alla Via Saverio Mercadante n. 18, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, dr. Emanuele Caniggia, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Tonio Di Iacovo (codice fiscale DCV TNO 72M04 H501 I), con studio in Roma, alla Via Castro Pretorio n 122 – Studio Pirola Pennuto Zei Associati). - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI M ILANO (codice fiscale 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20 gennaio 2017, dagli avv.
Antonello Mandarano (codice fiscale MND NNL 65H15 E919 Y), Ruggero Meroni (codice ICI fiscale MRN RGR 54L08 I709 I), Enrico Barbagiovanni (codice fiscale BRB NRC 68T28 H501 O) ed Irma Marinelli (codice fiscale MRN RMI 60C48 F839 H) dell’Avvocatura Comunale di Milano, nonché dall’avv. Raffaele Izzo (codice fiscale ZZI RFL 48E31 F162 X), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Roma, alla Via Lungotevere Marzio n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2950/13/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), depositata il 2 luglio 2015, non notificata.
U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2022 dal Consigliere Ugo Candia; UDITE le parti, segnatamente l’avv. Benedetta Rossi per la ricorrente e l’avv. Alessandro Vinci Orlando, per delega dell’avv. Raffaele Izzo, nell’interesse del Comune; UDITO il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che si è riportato alle proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. IF ATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento n. 4585/E il Comune di Milano contestava al Fondo Immobiliare denominato Omega Immobiliare l’insufficiente versamento dell’ICI per l’anno di imposta 2009. 2.L’impugnazione proposta dalla società veniva dichiarata inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 6073/03/2014, considerando tardiva la costituzione della ricorrente.
3. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano) respingeva l’appello proposta da Idea Fimit Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ribadendo le ragioni espresse dal Giudice di prime cure , dando così seguito all’orientamento della Corte di Cassazione, ritenuto preferibile, secondo cui il dies a quo della costituzione del ricorrente decorre dal momento della spedizione della notifica eseguita tramite servizio postale e non anche da quello della sua ricezione da parte del destinatario. Sotto altro versante, il Giudice regionale riteneva che la ricorrente non avesse depositato nel corso del giudizio di primo grado l’avviso di ricevimento della notifica e considerava che detto documento non potesse essere prodotto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, in sede di appello. 4.La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Milano in data 9/14 gennaio 2016, articolando quattro motivi di impugnazione, depositando memoria del 22 giugno 2022 ex art. 378 c.p.c. 5.Il Comune di Milano notificava in data 23/29 febbraio 2016 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione, depositando in data 23 giugno 2022 memoria ex art. 378 c.p.c.
L E RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Va subito osservato che la ricorrente ha premesso che l’originario ricorso veniva spedito tramite il servizio postale in data 22 giugno 2012 e ricevuto dal Comune di Milano il 27 giugno 2012, rappresentando di aver prodotto sin dalla sua costituzione in prime cure sia la ricevuta di spedizione della suddetta notifica, che copia del relativo avviso di ricevimento. 6.1. Per tale via, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il più recente orientamento della Corte di legittimità aveva chiarito che il dies a quo del termine costituzi one in giudizio del ricorrente decorre dal momento della ricezione della notifica da parte del destinatario, richiamando sul punto la previsione dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992 ed il principio di scissione degli effetti della notifica. 6.2.
Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione l’istante ha contestato, con riferimento all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, ribadendo che già nel corso del giudizio di primo grado era stata depositato l’avviso di ricevimento della citata notifica e ponendo, comunque, in rilievo che nessuna preclusione operava, a mente del menzionato art. 58, circa il deposito di detto documento in sede d’appello, valendo il divieto dei novasolo per le prove costituende.
7. Tanto premesso, osserva la Corte che occorre acquisire, ai fini della decisione, i fascicoli di merito, essendo controverso tra le parti il deposito, nel corso del giudizio di primo grado, del menzionato avviso di ricevimento, giacchè la produzione di parte versata in atti non consente di procedere compiutamente a tale verifica. Per tale ragione, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte dis