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Ordinanza — n. 24642/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayers to recover registration tax on a transaction involving only VAT refund, not property transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24642/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that had upheld a proportional registration tax on a private agreement between two companies. The taxpayers argued the agreement was merely a refund of previously issued VAT, not a new transaction creating wealth transfer. The court agreed, ruling that since no property rights were transferred and the sum was only a VAT reimbursement, the fixed tax rate for non-translative transactions applied instead of the proportional rate.

Regesto Legislator

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Art. 29 DPR 131/1986; The registration tax on transactions is proportional only if the agreement involves a transfer of property or new obligations; if the agreement merely restores a previous situation without creating new wealth, the fixed tax rate applies.

Parole chiave

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registration tax transactional agreement VAT refund property transfer fixed tax rate wealth transfer tax liability aliquota IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 29 DPR 131/1986
Art. 132 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
D.lgs. 546 del 1992
e 36 del D.lgs. 546 del 1992 nonché dell’ art .
art. 1362 c.c
Le ricorrenti osservano che il giudice d'appello ha fatto cattiva applicazione dell'art. 1362 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.806/2016 R.G. proposto da : CAVALLOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante; CGI COMPAGNIA GENERALE INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante; entrambe elettivamente domiciliate in Roma Viale Parioli 43 , presso lo studio dell’avv . FRANCESCO D'AYALA VALVA che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ALESSANDRO TURCHI e MASSIMO TURCHI -ricorrenti- contro AGENZIE DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore -intimata- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 1176/2015 depositata i l 01/06/2015 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE Le società contribuenti hanno proposto ricorso verso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia ha recuperato l'imposta di registro in misura proporzionale (3%), in relazione ad una scrittura privata del 6 settembre 2006,con la quali le parti hanno transatto una situazione litigiosa relativa ad un precedente preliminare di compravendita del 31 dicembre 2004. Con detta scrittura l a Cavallotti s.r.l. e la CIR s.r.l. (poi incorporata dalla CGI s.r.l.), rispettivamente in qualità di promissaria venditrice e di promissaria acquirente, hanno risolto il precedente preliminare e la società CIR si è impegnata a rimborsare alla società Cavallotti l'Iva sulla fattura di 850.000,00 euro che era stata emessa contestualmente alla stipula del preliminare, per l’acconto del prezzo, di fatto non pagato.

L'Agenzia ha emesso il predetto avviso di liquidazione ritenendo che la pattuizione configuri un negozio transattivo con previsione del versamento di una somma di denaro, soggetta a registrazione ai sensi dell'art.29 del DPR 131/986, ritenendo altresì che la somma che la CIR si obbliga a versare alla Cavallotti integri un risarcimento del danno. Le società hanno reagi to avverso detto avviso , deducendo che non si tratta di risarcimento del danno ma semplicemente di un obbligo di restituzione. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha accolto, ritenend o che si tratta di “una transazione per mezzo della quale si è determinato e convalidato un credito scaduto da oltre 18 mesi e ne è stato determinato il pagamento rateizzato in 24 mesi pattuendo che non vi erano risarcimenti danni da sanare tra le parti” equindi è legittima l’applicazione dell'art.29 del DPR n. 131/ 1986.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le due società, affidandosi quattro motivi. L'Agenzia delle entrate, non costituita nei termini , ha presentato istanza per la partecipazione eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30 giugno 2022. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza ex art 360 n. 4 per violazione degli artt. 132 c . p . c . e 36 del D.lgs. 546 del 1992 nonché dell’ art . 111 della Costituzione.

Le contribuenti deducono che la motivazione è incomprensibile poiché ricollega la legittimità dell'operato di Agenzia a due circostanze, di cui la prima -la scadenza del debito di restituzione dell'Iva- è insignificante ; e l'altra , - la rinuncia a qualsiasi risarcimento- è indicativa semmai della bontà della tesi opposta a quella accolta dal giudice d'appello, e cioè che non deve applicarsi l'art.29 del DPR n. 131/1986 . 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.3 c . p . c . la violazione e falsa applicazione degli art t. 1362 c.c. e e 29 del DPR n. 131 del 1986.

Lericorrenti deduc ono che l'art . 29 cit. esclude dall'imposizione proporzionale gli obblighi di restituzione e tale è l'obbligo previsto nella transazione, come può desumersi dalla lettura dell’atto, ove le parti scrivono in premessa che la società CIR non ha versato l'acconto previsto, che però era stato fatturato, come precedentemente concordato, dalla società Cavallotti al momento stesso della sottoscrizione del preliminare; di seguito si pattuisce la rinuncia a qualunque richiesta di risarcimento del danno,ma la CIR si impegna a rimborsare alla società Cavallotti l'Iva sulla fattura di acconto, da questa emessa al momento della sottoscrizione del preliminare e mai pagata.

Le ricorrenti osservano che il giudice d'appello ha fatto cattiva applicazione dell'art. 1362 c.c. , in quanto non ha tenuto conto della comune intenzione delle parti, che hanno rinunciato a qualunque risarcimento del danno e previsto un semplice rimborso; la norma esclude infatti dalla tassazione proporzionale gli obblighi di restituzione quale quello del rimborso dell'Iva. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la nullità della sentenza ai sensi dell'art.360 n . 4 c.p.c. i n quanto non è stat a presa in considerazione l'ulteriore eccezione delle società ricorrenti e cioè che la pretesa fiscale è infondata perché l'art. 40 del DPR n. 131/1986 prevede l'alternatività tra Iva e imposta di registro e nel caso di specie la transazione è diretta a regolare la rivalsa Iva. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art . 40 del DPR 131/1986 e 5 parte II tabella “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” poiché il principio dell'alternatività tra I va e imposta di registro non consentirebbe comunque l'assoggettamento all'imposta di registro di un atto relativo ad un rapporto soggetto ad Iva. 5.- I primi due motivi possono es a minarsi congiuntamente e sono fondati.

L’art 29 del DPR. 131/1986 dispone che: “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa”. L'attuale disciplina dell'imposta di registro regola quindi distintamente l'imposizione della transazione,a seconda che abbia o meno un effetto traslativo, richiamando la tradizionale distinzione tra transazionedichiarativa o semplice e transazione nova tiv a .

Si tratta di una distinzione già presente nel T.U. del 1923 (abrogato soltanto con decorrenza dal 1º gennaio 1973) ove si distingueva tra transazione semplice, con natura dichiarativa, assoggettata ad imposta in misura fissa, con la quale le parti rinunciavano semplicemente alle rispettive pretese, e transazioni novative o traslative, assoggettate ad imposta in misura proporzionale, con le quali le parti prevedevano una novazione dei rapporti precedenti ovvero contemplavano trasferimenti di diritti e assunzione di obbligazioni nuove. Le due fattispecie presentano un profilo di differente rilevanza fiscale, poiché la transazione semplice non può essere assunta ad indice di una capacità contributiva maggiore di quella già manifestata con l'atto originario.

Pertanto, la norma dispone che sia assoggettato a tassa fissa l’atto dal quale non derivano obblighi di pagamento ed esplicita altresì che tali non devono considerarsi gli obblighi di restituzione; ed infatti pur se la restituzione di somme di denaro si attua tramite un pagamento, con essa la parte non consegue un arricchimento,bensì semplicemente ottiene il ripristino della situazione quo ante. Nel caso di specie non vi è alcun trasferimento di ricchezza, poiché si prevede solo il rimbors o del l’Iva alla società che aveva emesso fattura per l’acconto del prezzo di vendita, non corrisposto.Non solo, ma le parti hanno anche esplicitamente rinunciato ad ogni e qualsiasi risarcimento e questo è,come correttamente rileva parte ricorrente , un punto sul quale la sentenza impugnata cade in contraddizione, perché pur richiamando l’art. 29 cit. e riconoscendo la rinuncia alle pretese risarcitorie, non c oglie adeguatamente gli effetti sul piano fiscale di una siffatta pattuizione.

Ne consegue, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso , assorbiti il terzo e il quarto, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari altri accertamenti in fa tto può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; le spese del doppio grado di merito possono essere compensate.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’ originario ricorso delle contribuenti. Condanna l ’ Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie edagli accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito. Ro