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Decreto — n. 24590/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 24590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected a request for settlement, but the statutory time limit for initiating the simplified process had passed without action. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory period, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline lapse of time termination tax administrative litigation costs allocation rule procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte GLCIL ,224590 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24549/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Botte Sas di Vergottini Carlo e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché contro Vergottini Carlo, Martines Rosa, Vergottini Francesco Gioacchino, Falletta Francesco, Falletta Giuseppe Maria e Martines Calogera, rappresentati e difesi dall'Avv.

Salvatore Lo Giudice, con domicilio eletto in Roma, via Arno, n. 38, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Moncada; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 395/01/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY502T500020. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 AGO 201L oggi. IL CA