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Decreto — n. 24585/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 24585/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Vittoria Assicurazioni S.p.A., argued for a simplified tax definition, while the tax authority did not oppose the time limit. The court ruled that without a formal request to fix a hearing date, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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procedural extinction tax proceeding settlement hearing time limit expiry costs allocation simplified definition Corte di Cassazione domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte CSLU- .2 (‹S25 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4180/2018 R.G. proposto da Vittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; tn avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2781/13/2017, n4'2' pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB067M01312/2014. v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma tt DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 O AGO 2022 IL