Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The plaintiffs, Righi Daniela and Piero, challenged a regional commission's decision regarding an impositivo from 2010, while the tax agency argued the process had lapsed. The court ruled that without a formal request for settlement by December 31, 2020, the proceedings automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request simplified settlement within the deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10415/2016 R.G. proposto da Righi Daniela e Righi Piero (nella loro qualità di soci della cessata società Immobiliare Gimignanea di Righi Daniela & C. S.a.s.), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Cordeiro Guerra, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1890/16/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8T02T300640/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 1 O AGO 2022 IL CANCE