Court dismisses appeal regarding unaccounted debt cancellation treated as active income under Italian tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a lower court ruling that classified a cancelled debt as taxable active income. The tax authority argued that the debt's cancellation in 2007 created a new asset not previously recorded, while the taxpayers contended the civil law effects of the debt transfer were irrelevant. The court upheld the decision, ruling that the fiscal rule depends solely on the accounting entry zeroing the liability and reclassifying it as an asset in the specific tax year, regardless of the underlying civil law transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986; Art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986: Active income arises from the disappearance of a liability recorded in prior years when that liability ceases to exist, triggering taxation in the year the accounting entry reflects this change as an asset.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24595/2015R.G. proposto da: CARTIERA OLONA S.A.S. DI BELVISI DAVIDE C., BELVISI DAVIDE, BELVISI SILVIA, BELVISI MARIA, BELVISI MARCO, ZAZZERON MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in Roma Via Cola di Rienzo, 149 presso lo studio dell’Avv. Carola Cicconetti e rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Pasquale Di Paola. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRAPAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA , n. 987 / 201 5 depositata il 17/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. La Cartiera Olona s.a.s. ed i soci Davide Belvisi, Silvia Belvisi, Maria Belvisi, Marco Belvisi, Maria Grazia Zazzeron, ricorrono , con unico motivo, nei confronti della Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dei medesimi avverso la sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento, emessi sia nei confronti della società che dei soci, con i quali, per quanto ancora di rilievo,erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2007,maggiori redditi in ragione d i sopravvenienza attive, non contabilizzate,per euro 258.192,43.
L’Ufficio accertava che la partita debitorianel confronti del fornitore Elletres.r.l. relativa ad un macchinario acquistato nel 1995 , presentava un saldo finale pari a zero in quantoil debito per il corrispettivo residuo, per l’importo di euro 258.192,43, in data 27/12/2007 , risultava annotato nel conto «anticipo a soci» attraverso la scrittura contabile «Elletre s.r.l. a Anticipi a soci € 258.192,43» e quindi ceduto ai soci. Riteneva, per l’effetto, che l’estinzione del debito, per il quale erano maturati i termini di prescrizione, avesse comportato una sopravvenienza attiva non contabilizzata e soggetta a tassazione; evidenziava, altresì, che la società aveva dedotto le quote di ammortamento del bene, fino alla completa copertura del costo di acquisto,in assenza della corrispondente movimentazione numeraria, avendo sospeso il pagamento del corrispettivo. 2.La C.t.p., previa riunione, respingeva i ricorsi presentati dai soci e dalla società.Evidenziava che il debito si era prescritto nel 2005 e Cons. est.
Rosanna Angarano 3 che, correttamente , era stato valutato quale sopravvenienza attiva nell’anno di imposta2007 in quanto era esistente nel 2007 , quando era stato traslato ai soci mediante apposita scrittura contabile ed apposito conto. La C.t.r. riteneva che la somma in questione andasseimputata a sopravvenienza relativa all’esercizio 2007 perché «di fatto» era esistente fino a tale anno, quandoil debito era stato ceduto ai soci; che i contribuenti avevano impugnato la sentenza solo nella parte in cui la C.t.p. aveva ritenuto il debito prescritto nel 2005,non muovendo alcuna critica al «motivo autonomo», idoneo a sorreggere la parte motiva della sentenza di primo grado, relativo alla cessione , pacificamente avvenuta nel 2007.
Rilevava, sul punto,che la somma, come correttamente ritenuto dalla C.t.p., andava considerata sopravvenienza attiva, relativa all’anno 2007, «a prescindere dalla qualificazione giuridica della cessione del debito» in quanto il medesimo, esistente nel 2007, con apposita scrittura contabile,in data 31/12/2007,ed un apposito conto, era stato «traslato ai soci».
3. I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1273, primo, secondo, terzo comma, cod. civ. e dell’art. 88, comma 1, d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917. In particolare, dataper incontestata la cessione del debito da parte della società ai propri soci, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che detta cessione rappresentasse il momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’esercizio al quale imputare la sopravvenienza, senza tener conto che non vi era stata alcuna liberazione del debitore ai sensi dell’art. 1273 cod. civ. e, Cons. est.
Rosanna Angarano 4 conseguentemente alcuna sopravvenienza ai sensi dell’art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986. 2.Il motivo è infondato. 2.1. L'art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1976stabilisce che: «Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».
In ragione di tale disposto va qualifica ta come sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno per fatti sopravvenuti. La sopravvenienza, pertanto, si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente ( Cass. 30/12/2019, n. 34710, Cass.02/08/2017, n. 19219). La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva,ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (Cass. 23/01/2020, n. 1508).
A ciò deve aggiungersi che la regola di imputazione temporale della sopravvenienza attiva va individuatanell’art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, che sovraintend e alla determinazione del reddito Cons. est. Rosanna Angarano 5 d’impresa, il quale stabilisce che i componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. 2.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi ritenendo che la somma di euro258.192,43 era stata valutata quale sopravvenienza attiva realizzatasi nell’anno di imposta 2007 in quanto in quell’anno, il debito residuo mediante apposita scrittura contabile ed apposito conto, era stato «traslato ai soci» e tanto «a prescindere dalla qualifica giuridica della cessione del debito».
Il motivo – incentrato sulla fattispecie astratta della cessione del debito e sull’effetto della estinzione del debito secondo le norme civilistiche richiamate – non coglie il fulcro della decisione ; questo va rinvenuto nel fatto che, dal punto di vista fiscale, l’elemento rilevante era che nell’anno 2007 la società aveva azzerato il conto relativo al debito nei confronti del fornitore e lo aveva traslato ai soci, mediante apposita scrittura contabile ed apposito conto. Detta motivazione prescinde, come per l’appunto precisato in sentenza, dalla qualificazione giuridica del negozio intercorso tra la società ed i soci e dai suoi effetti e si fonda esclusivamente sul dato contabile relativo al debito residuo.
3. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a c orrispondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. Rosanna Angarano 6 uni