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Sentenza — n. 24579/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax authority appeal dismissed because notification to an extinct merged company is invalid under new Supreme Court rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24579/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal that invalidated a tax assessment notice sent to a company that had ceased to exist due to merger. The authority argued the original recipient was the successor entity, but the court applied a recent Supreme Court precedent establishing that only the absorbing company retains standing after a merger. Consequently, the court ruled the notification to the extinct subsidiary was legally null and the lower tribunal's decision was substantively correct.

Regesto Legislator

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Art. 2504 bis cod. civ.; Art. 42 d.P.R. 600/1973; Art. 56 d.P.R. 633/1972; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Following a merger by incorporation, the absorbed company loses its legal personality and cannot be a proper recipient of procedural acts, as exclusive standing belongs to the absorbing entity.

Parole chiave

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merger by incorporation tax assessment notice legal standing procedural nullity extinct company successor liability Cassazione liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 2504 bis cod. civ.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole della violazione dell’art. 2504 biscod.
Art. 42 d.P.R. 600/1973
civ., dell’art. 42 del d.P.R.
Art. 56 d.P.R. 633/1972
600 e dell’art. 56 del d.P.R.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
633, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021
Cass. n. 32208 del 10/12/2019
Un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass.
Cass. n. 3820 del 15/02/2013
32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013; si veda, altresì, con qualche distinguo,Cass.
Cass. n. 14177 del 24/05/2019
3820 del 15/02/2013; si veda, altresì, con qualche distinguo,Cass. n. 14177 del 24/05/2019).
Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013
Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).
Cass. n. 5955 del 14/03/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014
5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26812/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari pro tempore; –intimata – e nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 83/19/12, depositata il 9 ottobre 2012.

Oggetto: Società incorporata - Notifica avviso di accertamento - In data successiva all’estinzione - Ammissibilità -Esclusione. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022 dal Cons. Giacomo Maria Nonno. Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’avv. Alessandro Maddalo per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 83/19/12 del 09/10/2012 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP) n. 78/17/09, la quale aveva accolto il ricorso di Eutelia s.p.a., poi in amministrazione straordinaria (di seguito Eutelia), nei confronti di una cartella di pagamento relativa ad IRES, IRAP e IVA concernenti l’anno d’imposta 2004. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento riguardava la società Regulus s.p.a., incorporata in data 03/01/2007 in Eunics s.p.a., a sua volta incorporata in data 19/10/2007 in Eutelia, ed è stata dichiarata nulla dalla CTP in ragione della mancata prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. 1.2. La CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata effettuata nei confronti di Eunics s.p.a. in data 15/02/2008 e, quindi, successivamente alla sua estinzione a seguito di fusione per incorporazione, con conseguente inesistenza della stessa, in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Eutelia ed Equitalia Centro s.p.a. non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole della violazione dell’art. 2504 biscod. civ., dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento a Eunics s.p.a., società incorporante Regulus s.p.a. e incorporata in Eutelia in data antecedente alla menzionata notifica. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Costituisce circostanza pacifica che l’avviso di accertamento è stato notificato a Eunics s.p.a., già incorporata in Eutelia in data antecedente alla notificazione dell’atto impositivo, con conseguente cancellazione ed estinzione della predetta società. 1.3. Ciò premesso, questa Corte ha più volte affermato –sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020;

Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore. 1.3.1. Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.

Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013). 1.3.2. Nello specifico caso di fusione per incorporazione, la giurisprudenza di questa Corte si era attestata nel senso di ritenere che la legittimazione attiva e passiva della società incorporata non venisse meno a seguito della fusione, costituente una semplice vicenda evolutiva-modificativa del rapporto, salva la cancellazione dal registro delle imprese della società incorporata (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013; si veda, altresì, con qualche distinguo,Cass. n. 14177 del 24/05/2019). 1.3.3.

Un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013), ha ritenuto, invece, che la legittimazione spetti unicamente al soggetto incorporante e che la società incorporata, essendosi estinta, non è più legittimata a ricevere la notificazione. È stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva» (Cass.

S.U. n. 21970 del 30/07/2021). 1.4. Nel caso di specie, la notificazione dell’avviso di accertamento ad una società già estinta, in quanto cancellata a seguito di incorporazione, è nulla e implica la sostanziale correttezza della sentenza della CTR, che ha confermato la sentenza di primo grado in ragione della omessa notificazione dell’atto presupposto a soggetto passivamente non legittimato.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. 2.2. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 1 3, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014