Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, IT Holding S.r.l., and the defendant, the Revenue Agency, failed to utilize the expediated procedure mandated by Article 6 of the October 23, 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request simplified settlement within the statutory deadline, unless they subsequently apply to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14662/2015 R.G. proposto da IT Holding S.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatore Mascherpa Fabio, rappresentata e difesa dagli Avv. Di Iacovo Tonio e Russo Andrea, con domicilio eletto in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7270/6/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.RCD030402293, RCD030402294, RCD030402694.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • e. i LU DEPOSITATO IN CANCELLERIA 09 AGO 2022 IL CANCELL