Tax dispute dismissed as process extinguished due to lack of settlement request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Miroglio Fabio, had filed an appeal against a regional commission decision regarding a tax definition, while the tax agency argued the process should proceed. The court ruled that without a formal request for settlement under the specific tax law provisions, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CRETO sul ricorso iscritto al n. 21767/2016 R.G. proposto da Miroglio Fabio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sorgente Elena e Contaldi Gianluca, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Pierluigi Da Palestrina, n. 63, presso lo studio di quest'ultimo- PEC- gianlucacontaldi@ordineavvocatiroma.org contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 257/34/2016, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. T7L013000479/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 0 9 AGO 2022 IL CA