Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling simplified payment by co-obligator extinguishes debt for all solidary debtors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible and extinguished the proceedings. The lower court had confirmed a tax assessment based on a rectification notice, but the appellant argued the notification procedure was flawed due to lack of proof of receipt. The Court ruled that the simplified payment procedure completed by a co-obligator legally extinguished the debt for all solidary debtors, rendering the remaining litigation unnecessary. Consequently, the judgment was declared extinct and costs were shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, c. 14 d.l. n. 119/2018; Art. 1292 c.c.: The simplified payment procedure perfected by a co-obligator legally extinguishes the tax debt for all solidary debtors, rendering further litigation on the same obligation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25630/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro Cerullo Francesca,con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia n. 535, presso lo studio Santoro, rappresentata e difesa dall’avvocato Nunzio Lanteri; –controricorrente – e Equitalia Gerit S.p.a.; -intimata – Tributi Altri avverso la sentenza n. 4115/I/17, depositata il 10 luglio 2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio;
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiestoaccogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 4115/I/17, depositata il 10 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 28 giugno 2016, n. 13331 , - ha accolto il ricorso in riassunzione, ed ha confermato la pronuncia resa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza n. 119/2010, del 27 maggio 2010) che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella esattoriale emessa dietro iscrizione a ruolo delle imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione ad avviso di rettifica e liquidazionecol quale l’Agenzia aveva rideterminato il valore dei cespiti oggetto di un atto di donazione del 20 giugno 2006.
Il giudice del gravame, -premesso che, secondo i principi di diritto espressi dalla pronuncia rescindente, doveva ritenersi ammissibile la deduzione (per la prima volta) in appello dell’avvenuta notifica dell’atto presupposto (un avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo per omessa impugnazione giudiziale) e, con quella, la produzione dei relativi documenti probatori, -ciò non di meno ha rilevato che non v’era evidenza del perfezionamento del procedimento notificatorio dell’avviso di rettifica e liquidazione in ragione della «mancata esibizione anche in questa sede della documentazione probante della ricezione della seconda raccomandata confirmatoria».2. -L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
Cerullo Francesca resiste con controricorso, ed ha depositato memoria con documentazione allegata, mentre Equitalia Gerit S.p.a.non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 25 maggio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l.n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 890 del 1982, art. 7, c. 5, all’art. 2697 cod. civ. ed al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, c. 3, deducendo, in sintesi, che, - essendo stata notificata la cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, con notifica diretta operata da essa esponente, - l’avvenuta consegna del plico a persona diversa dal destinatario, in assenza di questi, imponeva (solo), così come avvenuto, l’ulteriore adempimento della spedizione di una raccomandata informativa (art. 7, c. 5), senz’alcuna necessità di un effettivo riscontro della ricezione di detta raccomandata, risultando prescritto l’impiego di una raccomandata semplice e non anche con avviso di ricevimento (adempimento diversamente previsto nei casi di cui al successivo art. 8 della l. n. 890/1982, cit.). 2.
– In via pregiudiziale va rilevato che, - come deduce e documenta la controricorrente, - si è perfezionata la definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ad opera di contribuente coobbligato (Cerullo Benedetta), e tanto che con decreto n. 9021/22, del 21 marzo 2022, il relativo processo è stato dichiarato estinto.Del resto, va rimarcato, dalla prodotta documentazione emerge che sono state presentate due domande di definizione agevolata,ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, con versamento dei relativi importi dovuti. 3. - Nella fat tispecie vengono , poi, in considerazione le imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione ad un atto di donazione oggetto di rettifica relativamente al dichiarato valore dei beni immobili donati (in ordine alla relativa solidarietà d’imposta v. il d.l gs. n. 347 del 1990, art. 11, nonché Cass., 19 novembre 2014, n. 24623);e il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, c. 14, cit., per l’appunto prevede che «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.».
La Corte, peraltro, ha statuito che la solidarietà dell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eademres debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v.
Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui addeCass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). 4. – Disponendo l’art. 6, c. 13, cit., che « Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.», non ricorrono i presupposti per statuire sulle spese del giudizio di legittimità né in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così de