Tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified dispute resolution procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application for this accelerated track, which was required under the specific provisions of the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes if the simplified dispute resolution request is not filed within the statutory period, terminating the litigation and assigning advanced costs to the requesting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4661/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bernardi Ettore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Peter Karl Plattner e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano n. 59/1/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TBAO1A301020/2011 e TBAO1A301022/2011.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Itio, 2022 P idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA "Las O O AGO 2022 edANC