Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and lack of further procedural steps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer submitted a simplified settlement request and paid the due amount. The taxpayer failed to file a specific request for hearing within the statutory deadline, and no objection to the settlement was lodged. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished if the taxpayer files a simplified settlement request and pays the debt without filing a hearing request within the deadline, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24413/22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente G-at .2 4 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4554/2016 R.G. proposto da Fratelli d'Amato s.p.a., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7110/17/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TEBO7T100078/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma UJ,- 2022_ DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 09 AGO 202! IL CANC, ELLI