Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified settlement procedure, while the defendant contested the timeline for the simplified definition. The court ruled that the statutory time limit expired without a valid request to extend the hearing, resulting in the automatic extinction of the process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing if no party requests its fixation within the prescribed period.
Parole chiave
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nte GAIA. . Ckt DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10993/2016 R.G. proposto da Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco pro tempore prof.ssa Maria Rita Rossa, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Sacchetto, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Roberto Carleo; contro Imbonati Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Gaffuri, Alberto Maria Gaffuri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1117/26/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 118541/1999.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma L i DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O 8 460 2022 IL