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Ordinanza — n. 24406/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling agricultural land surface rights after five years are not speculative income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24406/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision and ordered the tax authority to pay the taxpayer's original claim. The taxpayer argued that a surface right on agricultural land, created five years prior, should be taxed as income from other sources rather than as a capital gain. The court agreed, holding that the five-year agricultural use precluded the 'speculative intent' required for the stricter tax regime, and that the right's nature remained real despite its temporary renewal.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. b) e l) t.u.i.r.; Art. 9, comma 5 t.u.i.r.; Art. 12 Preleggi: The transfer of a surface right on agricultural land occurring after five years is not subject to the 'income from other sources' regime if the land's agricultural destination excludes speculative intent, as the right's real nature persists regardless of temporary renewal.

Parole chiave

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surface right transfer agricultural land tax speculative intent exclusion five year rule income from other sources capital gain taxation tax commission cassation imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. b) and l) of the TUIR
Il giudice del gravame disattese l’argomento difensivo del contribuente, secondo il quale la fattispecie era assoggettabile al regime fiscale di favore di cui all’art. 67, comma 1, lett.
Art. 9, comma 5 of the TUIR
in combinato disposto con l’art. 9 del t.u.i.r.
Art. 12 of the Preleggi
e l’art. 12 delle preleggi.
Art. 953 of the Civil Code
6/E del 20 aprile 2018, richiamata dal ricorrente; né appare decisivo, al riguardo, il fatto che il trasferimento del diritto reale di godimento abbia natura temporanea, sì da poter essere rinnovato, posto che l'art. 953 cod.
art. 953 cod. civ
6/E del 20 aprile 2018, richiamata dal ricorrente; né appare decisivo, al riguardo, il fatto che il trasferimento del diritto reale di godimento abbia natura temporanea, sì da poter essere rinnovato, posto che l'art. 953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6622/2022
Cass. n. 6622/2022; Cass.
Cass. n. 2238/2021
6622/2022; Cass. n. 2238/2021; Cass.
Cass. n. 14847/2018
2238/2021; Cass. n. 14847/2018; Cass.
Cass. n. 15333/2014
14847/2018; Cass. n. 15333/2014).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 38310/ 20 19 , propost o da: BUONANNO POMPEO, rappresentato e difeso, perdelega in calce al ricorso, dall’Avv. GABRIELLA ARCURI, presso di lei elettivamente domiciliato in Roma, VIA APPIA NUOVA 103 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore, -intimata - avverso la sentenza n. 3698/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate recuperò a tassazione a fini Irpef il corrispettivo di € 537.738,00 percetto da Pompeo Buonanno nel 2011, a seguito della costituzione di un diritto di superficie in favore di Unicredit Leasing s.p.a. su di un terreno pervenutogli in donazione, volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La C.T.P. di Frosinone respinse l’impugnazione dell’atto impositivo proposta dal contribuente.

2. All’esito del successivo giudizio d’appello, instaurato innanzi alla C.T.R. del Lazio, detta sentenza venne confermata. Il giudice del gravame disattese l’argomento difensivo del contribuente, secondo il quale la fattispecie era assoggettabile al regime fiscale di favore di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. - anziché, come ritenuto dall’erario, a quello di cui alla lett.

l) della stessa previsione – perché la destinazione agricola ultraquinquennale del terreno in questione escludeva la sussistenza di un intento speculativo da parte sua. Ritenne, infatti, che tale intento fosse «inequivocabilmente sotteso all’operazione posta in essere dalle parti», perché il cedente, costituendo un diritto reale a favore di una società produttrice di energia, aveva rinunziato allo sfruttamento economico del bene, ottenendo un corrispettivo di entità correlata a tale rinunzia; le caratteristiche dell’operazione, inoltre, consentivano al contribuente di ripeterla una volta scaduto il termine, così da contraddire la ratio ispiratrice della norma della quale invocava l’applicazione.

3. La pronunzia d’appello è stata impugnata dal Buonanno con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Amministrazione è rimasta intimata, non essendosi costituita mediante controricorso (ma con una mera “nota”). Considerato che:

1. L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione degli artt. 67, primo comma, lett. b), e 68 del t.u.i.r. in combinato disposto con l’art. 9 del t.u.i.r. e l’art. 12 delle preleggi. Il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nell’escludere la riconducibilità del corrispettivo della cessione all’art. 67, primo comma, lett. b ) , del t.u.i.r., la cui applicazione alla presente fattispecie, vertendosi nell’ambito di una cessione realizzata dopo il decorso di cinque anni dalla venuta in esistenza del diritto immobiliare, era esclusa dal legislatore, senza possibilità di contrario rilievo da parte del giudice.

Una tale esclusione, infatti, contravveniva al dettato normativo, ponendosi altresì in contrasto con il criterio ermeneutico enunciato dall’art. 12 delle preleggi. Secondo il ricorrente, pertanto, i giudici d’appello avrebbero dovuto ritenere applicabile l’art. 9, quinto comma, dello stesso t.u.i.r., che equipara la disciplina fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso della piena proprietà di un immobile a quella degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

2. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare che , i n materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata do po che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile,non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma , lett . b ) o l ), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo (cfr. Cass. n. 6622/2022; Cass. n. 2238/2021; Cass. n. 14847/2018; Cass. n. 15333/2014). Ciò in quanto, per un verso, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, per altro verso, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento a quello del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso testo unico, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che adiritti reali.

A tale posizione, del resto, si è espressamente adeguata la stessa amministrazione con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, richiamata dal ricorrente; né appare decisivo, al riguardo, il fatto che il trasferimento del diritto reale di godimento abbia natura temporanea, sì da poter essere rinnovato, posto che l'art. 953 cod. civ. stabilisce espressamente la possibilità di un diritto di superficie a termine, senza per ciò solo farne derivare un mutamento della natura reale della medesima situazione soggettiva.

3. La fondatezza dell’unico motivo rende il ricorso meritevole di rigetto; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza va cassata e la causa decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese della presente fase, liquidate in dispositivo, sono regolate in base alla soccombenza. La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese relative alla fase di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricors o, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000,00 oltre €200,00 per esborsi e al