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Ordinanza — n. 24371/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional commission decision on indirect revenue reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24371/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regional tax commission's refusal to allow an indirect revenue reconstruction method, ruling that the agency's initial findings were merely triggers for a proper audit. Although the court acknowledged the lack of a specific restaurant sector methodology and the irrelevance of a 2006 irregular employee, it found the overall accounting incoherent and the declared income grossly inconsistent with the business's scale. Consequently, the court overturned the lower decision, holding that the tax authority's use of indirect reconstruction was legally sound despite procedural irregularities in the initial trigger.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972: The presumption of accounting incoherence under indirect revenue reconstruction requires only a single, precise, and grave element, not necessarily multiple presumptions, allowing the court to validate the tax authority's methodology when the declared income is manifestly inconsistent with the business reality.

Parole chiave

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indirect revenue reconstruction tax accounting incoherence inductive tax assessment presumption of fraud indirect evidence sufficiency revenue verification methods tax audit triggers restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 54, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697 cod. civ.
Art. 12, comma 7 della l. n. 212 del 2000
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo d i ricorso , l ’Agenzia delle Entrate lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14.10.2020, n. 22184
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7424/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Margherita Anna Granata, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo e Michele Doglio, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 19, presso lo studio dell’avvocato Bruno Nigro, giusta procura speciale a margine del controricorso;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 4979/ 1 2/ 20 1 5, depositata il 19.11.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Avvisodi accertamento, IRPEF, IRAP, IVA e altro,anno 2 - Margherita Anna Granata , in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, esercente attività di ristorazione , proponeva ricorso avverso l ’avviso di accertamento , emesso per IRPEF, IVA e IRAP, anno 2008,con il quale erano stati determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973, maggiori ricavi e recuperati a tassazione costi indeducibili; -dalla sentenza impugnata risulta che: -la Commissione tributaria provinciale di Lodi accoglieva il ricorso per la parte relativa ai maggiori ricavi, rigettandolo con riferimento al disconoscimento dei costi; - la CTR rigettava l’appello proposto dall ’Agenzia delle Entrate , osservandoche le incongruenze rilevate dall’Ufficio non erano idonee a legittimare l’accertamento analitico –induttivo, perché l’assunzione irregolare d i un lavorator e si riferiva all’anno 2006 e le operazioni di pagamento eseguite con il POS erano state tutte riconciliate con i corrispettivi; - con riferimento alle modalità di ricostruzione i ndiretta dei ricavi invece, non era stata utilizzata la metodologia di controllo prevista per il settore della ristorazione e non era stato instaurato sul punto alcun idoneo contraddittorio con lacontribuente; - l ’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a d un unicomotivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe ; -la contribuente resiste con controricorso ;

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo d i ricorso , l ’Agenzia delle Entrate lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 54, commi 1 e 2 deld.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ. e 12, comma 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR escluso che la presenza di un lavoratore irregolare nel 2006 e le risultanze delle operazioni su POS potessero costituire il presupposto dell’accertamento analitico – induttivo, mentre , in realtà, l’Ufficio le aveva considerate come elementi di “mero innesco”, essendosi poi l’accertamento fondato sulla ricostruzione indiretta dei ricavi, desumibile dalla documentazione contabile, dai dati e dalle notizie forniti dalla stessa contribuente, nel rispetto del contraddittorio, all’esito del quale era stato pure ridotto l’ammontare dei ricavi da € 421.405,38 ad € 363.317,22; - deduce, inoltre , che la metodologia di controllo prevista per i ristoranti non era vincolante e che la contribuente non aveva giustificato la gestione antieconomica della sua attività; -il motivo è fondato; - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con il metodo analitico –induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave(ex plurimis, Cass. 14.10.2020, n. 22184); - nella specie sia la CTP che la CTR h anno escluso la sussistenza di incongruenze tali da giustificare l’accertamento analitico – induttivo nei confronti della contribuente, sia perché la presenza di un lavoratore irregolare si riferiva all’anno 2006 e le operazioni di pagamento eseguite con POS non presentavano anomalie, sia perché la ricostruzione indiretta dei ricavi non aveva seguito una metodologia prestabilita e non si era instaurato correttamente il contraddittorio con lacontribuente;- in realtà, dall’avviso di accertamento, nelle sue parti rilevanti, riprodotte nel ricorso, si evince che la presenza del lavoratore irregolare e le risultanze dei pagamenti elettronici, unitamente all’esito degli studi di settore e al dettaglio delle rimanenze, erano serviti solo per approfondire l’attività di controllo che si era svolta mediante la ricostruzione indiretta dei ricavi, sulla base dei dati, delle notizie e dei documenti forniti dalla contribuente e, dunque, in contraddittorio con la stessa, come risulta dai ripetuti riferimenti alle memorie, alle segnalazioni e ai documenti prodotti dalla parte, a seguito dei quali erano state apportate dall’Ufficio anche alcune modifiche, tanto che all’esito del contraddittorio i maggiori ricavi accertati erano stati ridotti da € 421.405,38 ad € 263.318,22; - occorre, peraltro, evidenziare che la contribuente ha dichiara to un reddito d’impresa alquanto modesto (pari ad € 7.569,00) e del tutto incongruente con l’attività esercitata in ben due unità locali, attrezzate con ampie sale di ricevimenti; - al fine di escludere che il comportamento della contribuente sia sintomatico di evasione fiscale, il giudice deve valutare gli elementi dalla stessa forniti alla luce della descritta ricostruzione analitico – induttiva, essendo del tutto irrilevante la mancata adozione di una metodologia di accertamento diversa da quella utilizzata con riferimento al caso in esame, in quanto si tratta di tipologie di accertamento non vincolanti, che vanno calibrate sulla base della realtà imprenditoriale in concreto riscontrata; - ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR