Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified settlement procedure, but the defendant failed to file any request for hearing fixation within the statutory period. Consequently, the court applied the automatic extinction rule of Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, ruling that the process ended without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the deadline for requesting a hearing under the simplified settlement procedure expires without a request for fixation, the process extinguishes automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte 24333 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5411/2016 R.G. proposto da Società Agricola Romagnola s.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Vincenzi, con domicilio eletto in Roma, via Borgognona, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Brancadoro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1683/8/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20031T001654000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r' 2022 fridente DEPOSITATO M CANCELLERIA oggi, O g AGO 2022 tL C