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Decreto — n. 24204/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.

Numero d'incarto Decreto — n. 24204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party filed the required request for simplified tax definition by the December 31, 2020 deadline. The tax agency and the construction company failed to meet the procedural requirement set by the 2018 decree, resulting in the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The process for simplified tax definition is extinguished if the required request is not filed by the statutory deadline, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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tax process extinction simplified definition deadline decreto legislativo 119/2018 procedural time limit tax litigation termination contenzioso tributario deduzione dell'imposta precedente imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5620/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Impresa Edile Centro Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Simoncini Carmelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mantovani Francesco Maria, con domicilio eletto in Bologna, Via Amendola n. 17, presso lo studio dello stesso 8Pec: avvfm ma ntovan ird i neavvocatibopec. it) ; 9 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 1336/2/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THB03CB05575.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 22,40 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta :2, intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSIT