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Decreto — n. 24202/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to expiration of statutory deadline for settlement request.

Numero d'incarto Decreto — n. 24202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified tax definition, but the opposing party did not file a request to treat the case, nor was a denial issued. Consequently, the court applied the statutory rule that expiration of this specific period terminates the process automatically.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The expiration of the deadline for filing a settlement request extinguishes the tax proceeding, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement request deadline simplified tax definition procedural time limit costs allocation rule differimento dell'imposizione contenzioso tributario opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6219/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banca di Credito Cooperativo di Impruneta, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Pistelli e dall'Avv. Ilaria Pagni, con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio, n. 16/A, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 51/5/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5H030100870.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma E'7 LIG, 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA • O 4 AGO 2022 IL C