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Decreto — n. 24201/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 24201/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The Agency of Revenue and the taxpayers argued over the tax assessment, but the court found no valid request for settlement was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request a settlement hearing within the statutory period, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement hearing deadline Art. 6 d.l. 119/2018 costs of extinguished process Corte di Cassazione procedura fiscale rettifica delle detrazioni tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 11228/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Di Pinto Antonia e Pellegrini Lucia, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Maria Cipolla, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2419/10/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVS010200048 e TVS010200049.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2`23 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma tiG 2022 ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 04 APO 2022 ICCAr '