Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the simplified settlement procedure expired without a final decision on the matter. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement is extinguished if the parties fail to request the hearing within the prescribed term, unless they subsequently apply to fix the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25807/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Delrica Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tasco Giampiero e Pozzi Giorgio con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo studio Tasco & Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1867/21/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RCB030400865.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r DEPOSITATO IN CANCELLERIA 04 AGO 2022 IL CANCEL