Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24187/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayers' incidental appeal due to lack of specific reasoning on excluded liabilities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal while allowing the taxpayers' incidental appeal, resulting in the annulment of the lower court's decision. The lower court had rejected the agency's claim that the estate's liabilities should be deducted from the inheritance tax base, relying on a general reference to civil law principles regarding joint liability. The Court ruled that the tax authority failed to provide specific, analytical reasoning for excluding the cited liabilities from the tax calculation, violating the requirement to enable the taxpayer to mount an adequate defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33, cc. 2 e 3, D.Lgs. n. 346/1990; Art. 113, c. 1, c.p.c.: The administrative act excluding liabilities from the tax base must analytically specify the reasons for such exclusion to allow the taxpayer to prepare an adequate defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance tax exclusion of liabilities administrative motivation taxpayer defense Cassation annulment joint liability tax assessment responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e ss.
Art. 360, c. 1, c.p.c.
–il primo motivo del ricorso principale , ai sensi dell’art. 360, c.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 1946 cod. civ
bilancio al 31 dicembre 2012)»; -la passività, costituita da dette fideiussioni, andava dedotta per l’intero in quanto, nella fattispecie, trovava applicazione l’art. 1946 cod. civ.
art. 1953 cod. civ
20 e 21, deducendo, in sintesi, che alla data di apertura della successione (16 marzo 2012) esistevano (solo) obbligazioni fideiussorie, -presidiate dagli istituti del rilievo (art. 1953 cod. civ.) e del regresso con surrogazione (art.
art. 112 cod. proc. civ
1 e 36 , e dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla questione sopra esposta, e quale riproposta nel secondo grado del giudizio, qualora il silenzio serbato sul punto non possa essere inteso in termini di implicito rigetto dell’eccezione; 3.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 19 aprile 2018, n. 9671
Cass., 18 novembre 2016, n. 23531
9671; Cass., 18 novembre 2016, n. 23531);
Cass., 11 aprile 2011, n. 8190
da 20 a 26.» (Cass., 11 aprile 2011, n. 8190; v., altresì, Cass., 1 dicembre 2020, n.
Cass., 1 dicembre 2020, n. 27406
8190; v., altresì, Cass., 1 dicembre 2020, n. 27406;
Cass., 10 gennaio 2020, n. 310
Cass., 10 gennaio 2020, n. 310; Cass., 11 maggio 2018, n.
Cass., 11 maggio 2018, n. 11466
310; Cass., 11 maggio 2018, n. 11466); 4.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5819/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro Volpe Paola, Volpe Mariacarla, Volpe Francesco e Casotto Graziella, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta, rappresentatie difesi dall’avvocato prof. Francesco Volpe, che si difende in proprio, e dall’avvocato Stefania Martin;

–controricorrenti – e sul ricorso proposto da Volpe Paola, Volpe Mariacarla, Volpe Francesco e Casotto Graziella, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Successione Donazione Tributi Francesco Volpe, che si difende in proprio, e dall’avvocato Stefania Martin; –ricorrenti in via incidentale – contro Agenzia delle Entrate; –intimata – avverso la sentenza n. 793/2/18, depositata il 3 luglio 2018, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 793/2/18, depositata il 3 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta principale di successione dovuta dai contribuenti in relazione alla dichiarazione di successione in morte di Volpe Luigi; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -al momento dell'apertura della successione la Casa di cura Villa Maria S.r.l., - in cui favore erano state prestate le fideiussioni in contestazione tra le parti, - « non era in grado di restituire le somme garantite personalmente dal dr. Volpe (di cui dunque si sono dovuti far carico glieredi) - il debito era così "esistente", potendo il fideiussore essere in quelmomento escusso - come provato dall'azzeramento del capitale per perdite», quale risultante dal prodotto verbale di assemblea (del 29 marzo 2013),nonchè « dal contestuale conferimento dell'immobile diproprietà per la copertura delle perdite (v. bilancio al 31 dicembre 2012)»; -la passività, costituita da dette fideiussioni, andava dedotta per l’intero in quanto, nella fattispecie, trovava applicazione l’art. 1946 cod. civ. alla cui stregua ciascun fideiussore era tenuto per l’intero debito garantito se non pattuito il beneficio della divisione; 2.

–l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; -Volpe Paola, Volpe Mariacarla, Volpe Francesco e Casotto Graziella resistono con controricorso, illustrato con memoria, ed hanno articolato due motivi di ricorso incidentale. Considerato che: 1. –il primo motivo del ricorso principale , ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 132 cod. proc. civ., oltrechè per omessa pronuncia su motivo di appello, assumendo, in sintesi, l’Agenzia che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione resa per relationeme meramente apparente perché sostanziata da asserzioni apodittiche prive di un effetto contenuto argomentativo suscettibile di esplicitare il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione; - col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 346 del 1990, artt. 20 e 21, deducendo, in sintesi, che alla data di apertura della successione (16 marzo 2012) esistevano (solo) obbligazioni fideiussorie, -presidiate dagli istituti del rilievo (art. 1953 cod. civ.) e del regresso con surrogazione (art. 1949 e s. cod. civ.), e, per di più, nemmeno escusse, - non anche debiti certi, liquidi e determinati, così che non si giustificava il riferimento operato dal giudice del gravame ad un verbale assembleare (del 29 marzo 2013) di oltre un anno successivo all’apertura della successione, al fine di riscontrare l’esistenza di un debito mai perfezionatosi e, ancor più, nemmeno destinato a gravare in via definitiva sulla massa ereditaria (al debito correlandosi il credito dell’erede per il regresso); -il terzo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 346 del 1990, artt. 20, 21 e 22, ed agli artt. 752, 1295, 1949 e 1950 cod. civ., sull’assunto che, quand’anche deducibili, le fideiussioni in discorso erano state prestate dal de cuius e da altro coobbligato solidale (Casotto Graziella), così che ai sensi dell’art. 22, cit., le fideiussioni andavano considerate deducibili per la sola quota (pari al 50%), di pertinenza del de cuius; 2.

–in via incidentale i controricorrenti hanno articolato due motivi di ricorso, deducendo rispettivamente: - nullità dell’avviso di liquidazione impugnato, per difetto di motivazione, risultando l’atto incentrato (solo) sulla valorizzazione delle poste attive, oggetto di dichiarazione, e senz’alcuna indicazione delle ragioni poste a fondamento del disconoscimento delle passività (pur) in dichiarazione di successione esposte; - nullità della gravata sentenza, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ.,per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36 , e dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulla questione sopra esposta, e quale riproposta nel secondo grado del giudizio, qualora il silenzio serbato sul punto non possa essere inteso in termini di implicito rigetto dell’eccezione; 3.

– l’esame del ricorso incidentale deve essere svolto in via prioritaria trattandosi di questione preliminare di merito, di natura, dunque, pregiudizialerispetto agli stessi motivi di ricorso principale , questione che, - ritualmente dedotta quale motivo di impugnazione dell’avviso di liquidazione, in quanto tale specificamente riproposto nel giudizio di appello, -non è stata esaminata dal giudice del gravame e che, ai fini della sua definizione, non richiede ulteriori accertamenti di fatto(v., altresì, Cass., 19 aprile 2018, n. 9671; Cass., 18 novembre 2016, n. 23531);

– ed i motivi di ricorso incidentale , - dal cui esame consegue l’assorbimento del ricorso principale, -sono fondati e vanno accolti; 3.1 - come , difatti, emerge dall’avviso di liquidazione in contestazione, - secondo le specifiche allegazioni svolte dai ricorrenti in assolvimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, -l’atto recava la liquidazione dell’imposta (principale) sulla successione, in esito alla dichiarazione presentata dai contribuenti, sulla sola base dell’attivo ereditario, dunque con (totale) esclusione delle passività indicate in dichiarazione e senz’alcuna esplicitazione delle ragioni (in tesi) fondative di una siffatta esclusione; 3.2 - la Corte, - sia pur rilevando la diversità dei contenuti motivazionali degli atti adottati dall’amministrazione ai fini della rettifica (della dichiarazione incompleta o infedele), dell’accertamento di ufficio (nel caso di omissione della dichiarazione) e della (mera) liquidazione dell’imposta di successione (d.lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e ss.), - ha, ad ogni modo, rimarcato che, nel caso di disconoscimento delle passività indicate in dichiarazione (art. 33, cc. 2 e 3, cit.), l’obbligo di motivazione dell’atto include (specificamente) le correzioni ed esclusioni così operate e non può essere assolto in modo generico e globale, ma esige «al fine di porre il contribuente in condizione di approntare una adeguata difesa, che le "voci" escluse siano analiticamente individuate, si che per ciascuna di esse sia comprensibile la ragione del mancato riconoscimento, con riguardo ai distinti requisiti previsti nel D.Lgs. n. 346, art. da 20 a 26.» (Cass., 11 aprile 2011, n. 8190; v., altresì, Cass., 1 dicembre 2020, n. 27406;

Cass., 10 gennaio 2020, n. 310; Cass., 11 maggio 2018, n. 11466); 4. – in accoglimento del ricorso incidentale l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario dei contribuenti; -le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della Agenzia delle Entrate nei cui confronti non sussistono, però, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso incidentale, e dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie ilricorso originari o dei contribuenti; compensa , tra le parti,le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei ricorrenti incidentali, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre