Ordinanza — n. 24166/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAonunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6725/2013 R.G. proposto da Ancona Entrate S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina n. 24, p resso lo studio dell’avvocato Luigi Pettinari, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lucchetti; –ricorrente – contro Russo Michele Luigi, con domicilio eletto in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, pal. D, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo, rappresentato e difeso dall’avvocatoViviana Valletta; –controricorrente – avverso la sentenza n. 174/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24166/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 6725/2013 R.G. proposto da Ancona Entrate S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina n. 24, p resso lo studio dell’avvocato Luigi Pettinari, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lucchetti; –ricorrente – contro Russo Michele Luigi, con domicilio eletto in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, pal. D, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo, rappresentato e difeso dall’avvocatoViviana Valletta; –controricorrente – avverso la sentenza n. 174/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott.
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6725/2013 R.G. proposto da Ancona Entrate S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina n. 24, p resso lo studio dell’avvocato Luigi Pettinari, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lucchetti; –ricorrente – contro Russo Michele Luigi, con domicilio eletto in Roma, via Conca d’Oro n. 184/190, pal. D, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo, rappresentato e difeso dall’avvocatoViviana Valletta; –controricorrente – avverso la sentenza n. 174/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022,dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto . Tributi Rilevato che: 1. - Ancona Entrate S.r.l., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 174/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha disatteso l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento Tosap relativo all’occupazione abusiva di area pubblica; -Russo Michele Luigi resiste con controricorso.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente, con l’adesione degli eredi del controricorrente, ha rinunciato al ricorso (art.390 cod. proc. civ.); - la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, -ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. e peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 2. - alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del processo, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’adesione espressa alla rinuncia;- non ricorrono i presupposti de ll’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizioe compensa integralmente, tra le parti, le spese.