Cassation court allows appeal against tax court for failure to examine specific facts on accrual accounting principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Revenue Agency's appeal against the Tax Court of Brescia, which had dismissed the agency's challenge to a taxpayer's tax assessment. The court found that the lower court failed to examine a decisive fact regarding the accrual of interest income on VAT credits, which should have been recognized in the year they matured rather than when paid. Consequently, the Cassation Court set aside the contested judgment and remanded the case for a new hearing with proper consideration of the accounting principles involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 109 D.P.R. 917/1986: The court of appeal must examine all decisive facts deduced by the parties; failure to consider specific facts regarding the accrual of income violates the principle of accounting competence and constitutes grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7214/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente– GEOENERGIE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli , 43, presso lo studio dell’Avv. Francesco d’Ayala Valva e rappresentata e difesa da quest’ultimo e dall’Avv. Pietro Antonio Biancato. –controricorrente– avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA, n. 187/64/13 depositata il 17/09/2013. IRES AVVISO DI ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entratericorre, con duemotivi, nei confronti della Geoenergie s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Bergamo aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2006, erano stati recuperati a tassazione, ai fini Ires maggiori redditi in ragione di costi ritenuti non di competenza e di maggiori ricavi.
2. L’ufficio, in particolare, escludeva il costo riportato in due fatture, emesse nel 2006,che si riferivano, tuttavia, alla fornitura di energia e servizi di rete erogati nel 2005; rilevava, altresì, omessi ricavi,pari agli interessi sul credito iva ceduto dalla contribuente alla società controllante.
3. la C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, rilevavache i costi erano stati correttamente imputati dal giudice di primo grado all’esercizio in cui erano stati concretamente quantificati dai soggetti erogatori e sopportati dal contribuente in quanto il debito risultava concretamente determinabile nell’esercizio in cui perveniva la bolletta, anche se relativa all’esercizio precedente. Rilevava, altresì, quanto agli omessi ricavi, che gli interessi attivi sui crediti iva non erano mai stati concretamente corrisposti e che l’operazione «iva di gruppo» non aveva natura finanziaria.
4. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e fals a applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Cons. est. Rosanna Angarano 3 In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, violando il principio di competenza di cui alla norma citata, che costi relativi all’esercizio 2005 potessero essere imputati all’esercizio 2006 nel corso del quale era pervenuta la fattura.
2. Con il secondo motivola ricorrente denuncia, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il recupero a tassazione di un maggior reddito per omessi ricavi, pari agli interessi maturati sul credito i va ceduto alla controllante, sull’assunto che questi ultimi non fossero stati concretamente corrisposti, senza tener conto del fatto contrario, allegato e discusso, che «i crediti ceduti erano utilizzabili –ed in buona parte [erano] stati utilizzati – dalla controllante per com pensare mensilmente i debiti iva provenienti dal gruppo (attraverso la liquidazione mensile)» 3.
Il primo motivo è fondato. 3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo formulata dalla controricorrente nelle memorie sull’assunto della sua formulazione generica e della non decisività del medesimo, non essendo stato censurato l’accertamento in fatto sotteso alla decisione. Il motivo è stato articolato dalla ricorrente assumendo la violazione di legge e, in particolare, del principio di competenza di cui all’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986per le ragioni compiutamente esposte. Il motivo, pertanto, oltre ad essere stato correttamente proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3, cod. proc. civ., contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte.
La Cons. est. Rosanna Angarano 4 ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. 3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell'art. 75 (ora 109), secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 917del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento(Cass. 23/12/2014 n. 27296). E’pur vero che componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), occorrendo contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare. (Cass. 14/02/2014 n. 3484 ) .
Tale regola, tuttavia, va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione(Cass. n. 19671 del 27/08/2013). I componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito, pertanto, possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità siano privi nel corso dell'esercizio di competenza (Cass. 12/02/2013 n. 3368,Cass. 31/03/2008 n. 8250).
Deve precisarsi, tuttavia,che non rileva una qualsiasi incertezza in ordine all’esistenza del componente positivo o negativo; questa deve consistere in una vera e propria incertezza sotto il profilo giuridico (ad esempio, perché il credito è giudizialm ente controverso), pena la Cons. est. Rosanna Angarano 5 sostanziale elusione del principio di competenza e la sua sostituzione, di fatto, con il principio di cassa (Cass. 20/10/2021, n. 29124). 3.3. Va aggiunto, chel'art. 109, comma 2, lett. b), (già art.
56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti [..] alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi». Inoltre, l 'art. 2423 - bis , primo comma, n. 3), cod. civ. prevede, che, tra i principi da osservare nella redazione del bilancio di esercizio, vi è quello secondo cui «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento».
Con specifico riguardo al principio contabile della competenza, l'OIC 11, avente il carattere di regola tecnica, di ausilio all'interpretazione (in tal senso, Cass. 10/01/2013, n. 400), stabilisce, per quanto qui di interesse, che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti (incassi e pagamenti). 3.4. La C .t.r., nel ritenere che il costo de quo fosse stato legittimamente esposto nell’anno di emissione della fattura in quanto solo allora si era acquisita la certezza sia sull’an che sul quantum,non si è attenuta a questi principi.
Trattasi, infatti, di un costo, oltre che certo nell’an, anche oggettivamente determinabile in ragione di parametri di valutazione in possesso dell’impresa all’atto della formazione del bilancio, riguardanti sia l’esercizio in chiusura sia la proiezionedegli stessi sugli esercizi successivi.
4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente. Cons. est. Rosanna Angarano 6 In primo luogo va ribadito che la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti, come nel caso in esame, con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012 (Cass. 18/12/2014 n. 26860).
In secondo luogo il motivo, oltre ad apparire conforme, sia nella rubrica che nella sua esposizione,al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. 4.2. La C.t.r. ha ritenuto che gli interessi dovuti dalla controllante in ragione della cessione del credito iva non potessero essere recuperati a tassazione in quanto non erano stai «concretamente corrisposti» e che «l’operazione “iva di gruppo” non [aveva] natura finanziaria, essendo una procedura facoltativa e legittima prevista e regolata dalla specifica normativa in materia». 4.3.
La C.t.r., tuttavia, non ha esaminato il fatto specifico dedotto dall’Agenzia delle Entrate nell’appello e consistente nella pattuizione intercorsa tra la contribuente e la controllante in ragione della quale gli interessi erano stati espressamente pattuiti e l’ulteriore fatto specifico, pure dedotto in appello, che i crediti erano utilizzabili ed in parte erano stati utilizzati dalla controllante per compensare mensilmente i debiti iva provenienti dal gruppo. Cons. est. Rosanna Angarano 7 4.4. La decisività del fatto la cui valutazione è stata omessa deriva, poi, da quanto già esposto con specifico riguardo al principio contabile della competenzadi cui al l'OIC 11 .
Quanto ivi previsto vale anche con riguardo agli interessi corrispettivi la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l'imputazione degli stessi nell'esercizio in cui sono maturati, indipendentemente dal loro effettivo percepimento da parte del creditore, così da contribuire alla determinazione del risultato di esercizio(Cass. 16/02/2021, n. 3994). Ne consegue, in accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r. dell a Lombardia , sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tribu