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Decreto — n. 23727/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court case dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 23727/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the procedural timeline expired without a hearing request. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties specifically petition for its scheduling.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory deadline failure hearing request requirement procedural time limit automatic process termination contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 10977/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro IL TUO FORNAIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché De Blasis Erminio, Salvatori Adalberto, Graziosi Giovanni e Graziosi Giulio in qualità di eredi di Graziosi Antonio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fuoco Benito e Fuoco Nicola, con domicilio eletto in Piedimonte San Germano (FR), Via Napoli, n. 16, presso lo studio di questi ultimi. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6546/20/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK5020403262/10.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL