Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for simplified settlement under the 2018 decree, and the taxpayer failed to file a specific request for hearing within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without intervention, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedural extinction of a tax appeal due to the lapse of a statutory time limit without a party's request for a hearing terminates the proceedings, leaving advanced costs to the party who prepaid them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17569/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Laurino Livio, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Coppola, con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore, n. 30, villino 56/58, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ussani D'Escobar; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 233/32/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D053C06479.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO