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Decreto — n. 23719/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as proceedings extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 23719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying proceedings extinguished by the expiration of the statutory deadline on December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to request a hearing extension or obtain a denial of the definition within the required period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such request or a denial of the definition, the proceedings extinguish by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction statutory time limit tax appeal inadmissibility hearing extension request costs allocation rule contenzioso tributario differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 2) 25 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9501/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Trentinofuoristrada di Andermarcher Roberto S.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Mengoni e Piergiorgio Villa, con domicilio eletto in Roma, via Donatello, n. 23, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 78/02/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T2A02S004332/2010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 2) 25 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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