Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to final judgment on appeal's inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible because the lower court had already definitively ruled on the appeal's inadmissibility. The taxpayer argued that the tax office should have used a sworn appraisal value instead of the purchase price to calculate capital gains. The court held that since the appellate court rejected the appeal on generic grounds, the specific argument regarding the appraisal value became legally moot and lacked interest for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. 31/1992; Art. 360 c.p.c.: When an appellate court declares an appeal inadmissible, a subsequent cassation appeal challenging only the merits of that appeal is inadmissible as the issue is already definitively settled.
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20766/2015R.G. proposto da: DELLO IACOVO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli n. 12, presso lo studio dell’avv. Massimo Pisani, rappresentat a e difesadall’avv. Vittorio Luigi Fucci in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALE della CAMPANIA – sede di Napoli n. 634/31/2015 , depositata il 23 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott.
Valentino Lenoci ; -Rilevato che: IRPEF–ACCERTAMENTO – 200 7 . R.G. N.20766/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 1. L ’Agenzia delle Entrate, in data 19 settembre 2012 , notificava a Dello Iacovo Annunziata avviso di accertamento n. TFM010201862/2012, riguardante una plusvalenza derivante dalla cessione, per la quota del 50%, di un terreno edificabile sito in Montesarchio, a vvenuta in data 21 febbraio 200 7 e registrata presso l’Ufficio di Caserta al n. il 23 febbraio 2007 al n. 893, per l’importo di €140.000,00 (l’importo complessivo era di € 280.000,00, trattandosi di bene in comunione legale con il coniuge della contribuente).
A fronte di tale plusvalenza l’Agenzia delle Entrate di Benevento accertava quindi una maggiore imposta IRPEF per l’importo di € 34.748,00, oltre interessi e sanzioni.
2. Proposta impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di B enevento questa, con sentenza n. 286/3/2013 accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza in €110.936,00, riconoscendo le spese di miglioramento del bene documentate dalle fatture di acquisto.
3. Interposto gravame dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del la Campania – sede di Napoli questa, con sentenza n. 634/31/2015,depositata in segreteria il 23 gennaio 2015, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dello Iacovo Annunziata, sulla base di un unico motivo. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 20maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: R.G. N.20766/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 6. Con l’unico motivo di ricorsola ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la Dello Iacovo che, ai sensi del citato art. 7 l. n. 448/2001, ai fini della determinazione della plusvalenza in questione, l’Ufficio avrebbe dovuto assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore determinato sulla base di perizia giurata, che la contribuente aveva presentato nella fase del contraddittorio preventivo, e che avrebbe ulteriormente ridotto la plusvalenza relativa all’immobile oggetto di cessione.
7. Il motivo proposto è inammissibile. La C.T.R. ha infatti, in via preliminare, dichiarato inammissibile l’appello proposto, per genericità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e solo in via gradata ha ritenuto comunque infondato il motivo di appello, attinente alla invocata applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 7 l. n. 448/2001. Ne consegue, pertanto, che, non avendo parte ricorrente censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello, su tale punto si è formato il giudicato. Avendo la ricorrente censurato la sentenza di appello unicamente con riferimento alla ritenuta inapplicabilità del citato art. 7 l. n. 448/2001, da ciò deriva che comunque la stessa è priva di interesse alla pronuncia da parte di questa Corte, in quanto è ormai definitiva la statuizione circa l’inammissibilità dell’appello.
8. Consegue l’inammissibilitàdel ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. R.G. N.20766/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai s