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Ordinanza — n. 23691/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal because prior tax act annulment did not automatically void the sanction due to lack of res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23691/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that rejected the agency's sanction due to the annulment of a prior tax act. The agency argued the sanction lost its legal basis, but the court found the prior annulment decision was not yet final at the time of the sanctioning judgment. Consequently, the court held that the annulment could not retroactively invalidate the sanction without a specific procedural suspension order.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 295 c.p.c.: The annulment of a prior tax act does not automatically deprive a subsequent sanction of its legal basis if the annulment decision has not attained res judicata at the time the sanctioning act is pronounced.

Parole chiave

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customs sanctions res judicata requirement procedural suspension tax act annulment legal basis validity retroactive effect administrative litigation amministrazione delle dogane

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, Code of Civil Procedure
Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n.
Art. 2909, Civil Code
Art. 295, Code of Civil Procedure
Art. 337, Code of Civil Procedure
La pronuncia in esame non poteva dunque basarsi sull'efficacia riflessa di detta sentenza, se non previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, cod.
Art. 49, D.Lgs 546/1992
civ.,per la sospensione del processo, trattandosi di disposizione legislativa processuale applicabile ratione temporis(la modifica dell’art. 49, d.lgs 546/1992, che lo consente, è entrata in vigore il primo gennaio 2016; cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinance n. 3607/2020
Sez. 6 - 2, Ordinance n. 17936 of 09/07/2018
Sez. 6 - 1, Ordinance n. 13823 of 07/07/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2931/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Centro assistenza doganale (CAD) Italia srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Zunino, Valentina Picco e Maria Antonelli, con domicilio eletto in Roma, piazza Gondar n. 22; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 101/2/17, depositata il 24 gennaio 2017.

Oggetto: tributi doganali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 80/4/11 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva accolto il ricorso di Centro assistenza doganale (CAD) Italia srl contro l'atto di contestazione delle sanzioni relative al pagamento di dazi doganali antidumping.

La CTR osservava in particolare che essendo stato annullato l'atto impositivo prodromico dell'atto sanzionatorio impugnato dalla CTP con sentenza confermata in appello, era venuto meno il titolo della sanzione, con conseguente reiezione del gravame agenziale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 295, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato il venir meno del titolo sanzionatorio oggetto del processo a causa dell'annullamento del prodromico atto impositivo pronunciato dal giudice di primo grado con conferma in appello.

La censura è fondata. E' incontroverso che al tempo della pronuncia della sentenza impugnata non era passata in giudicato la decisione di appello, favorevole alla controricorrente valorizzata dalla CTR ligure, sull'atto impositivo prodromico a quello sanzionatorio impugnato in questo processo. Peraltro, tale decisione è stata successivamente cassata da questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 3607/2020). La pronuncia in esame non poteva dunque basarsi sull'efficacia riflessa di detta sentenza, se non previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, cod. proc. civ.,per la sospensione del processo, trattandosi di disposizione legislativa processuale applicabile ratione temporis(la modifica dell’art. 49, d.lgs 546/1992, che lo consente, è entrata in vigore il primo gennaio 2016; cfr. in questo senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018, Rv. 649653 - 01;

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 -01). In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa com