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Ordinanza Interlocutoria — n. 23688/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to lower tribunal to verify if taxpayer's lawyer was properly notified of a public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23688/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that rejected a claim of exemption due to irregular release of alcohol products. The taxpayer argued the lower court violated procedural rights by holding a public hearing without notifying their defense counsel, while the tax agency maintained the release constituted a fortuitous event rather than a loss. The court determined the procedural defect was potentially decisive and ordered the case remanded to the lower tribunal to verify whether the lawyer was properly notified via electronic means.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation must remand a case to the lower tribunal when a party alleges a violation of the right to defense due to lack of notification of a public hearing, requiring verification of the factual circumstances before deciding on the nullity of the judgment.

Parole chiave

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nullity of judgment right to defense notification of hearing tax exemption irregular release of goods procedural defect remand for verification esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, d.lgs. 504/1995
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17735/2015 R.G. proposto da Di Cicco Antonio srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Carlo Dalla Vedova, con domicilio eletto in Roma, via Vittorio Bachelet n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise prodotti alcolici- svincolo irregolare - responsabilità depositario fiscale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n.359/6/15, depositata il 14 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 158/3/12 della Commissione tributaria provincialedi Pescara che aveva accolto il ricorso di Di Cicco Antonio srl contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici 2011. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, per i quali vi era stato "svincolo irregolare" a seguito di furto, tale evenienza non potevasi considerare quale causa di "abbuono" (estinzione dell'obbligazione di garanzia), per "caso fortuito/forza maggiore", come invece affermato dalla società contribuente medesima in base all'art. 4, d.lgs. 504/1995, posto che tale disposizione legislativa era applicabile soltanto qualora il prodotto soggetto ad accisa sia disperso materialmente e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.-la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha deciso all'esito di un'udienza pubblica (18 dicembre 2014) alla quale non aveva partecipato il suo difensore, in quanto non ritualmente avvisato dell'udienza stessa. La difesa erariale contesta tale fatto processuale ed afferma di contro che la comunicazione di detta udienza è stata ritualmente effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014, senza tuttavia allegare alcun documento asseverante tale affermazione.

Trattandosi di questione -astrattamente- dirimente, è dunque necessario verificare la circostanza de qua mediante l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. PQM La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'ac