Cassation court dismisses tax appeal for failure to challenge original assessment due to procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Campana's appeal against a tax collection notice issued by Equitalia. Campana argued he was a silent partner and not a de facto administrator, while the tax authority contended the original assessment was final and unchallenged. The court ruled that because the initial assessment notice was never appealed for its own procedural defects, the subsequent collection notice was inadmissible for substantive challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; The tax appeal procedure strictly limits challenges to the specific procedural vices of the notified act, precluding any contestation of the underlying substantive assessment if it was not independently appealed within the statutory timeframe.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25223/15 R.G. proposto da: CAMPANA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, n. 2 presso lo studio degli Avvocati Proff. Pasquale Russo, Guglielmo Frasoni e Francesco Padovani che lo rappresentano e lo difendono. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, n persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore. - intimata - Oggetto: avv. accer.
IRAP-altro Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 2813/17/15, depositata in data 20/03/15. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 del consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1.Antonio Campana impugnava dinanzi alla C.t.p. di Benevento l'avviso di intimazione numero 6171200900671009/002/M, emesso dall’agente della riscossione Equitalia sud s.p.a. e notificato in data 05/03/2013, con il quale gli si sollecitava il pagamento della somma di € 11.225.008,15, derivante da iscrizione a ruolo, a titolo definitivo per mancata impugnazione, di accertamento esecutivo n. TFMO20202295/2011, emesso per l'annualità 2009, nei confronti della Arte e Giacche di Paolacci Olga C. s.a.s. e notificato, oltre che a quest'ultima in persona del legale rappresentante, anche ai tre soci a prescindere dalla loro specifica qualifica.
Antonio Campana deduceva di essere stato socio accomandante della richiamata società con una quota di partecipazione dello 0,59% del capitale sociale dal 25/09/2002 al 17/05/2011 e contestava la prospettazione che potesse essere un amministratore di fatto atteso che nessun atto poteva identificarlo come tale. L'ufficio si costituiva in giudizio e instava per l'inammissibilità del ricorso non avendo l’istante impugnato l'intimazione di pagamento per vizi propri a cui il ricorrente replicava di non aver impugnato l'originario avviso di accertamento,dal quale era scaturita l'opposta intimazione di pagamento, in quanto lo stesso era indirizzato alla società per cui non avrebbe potuto spiegare alcuna attività difensiva nel merito e ciò sia per la propria qualifica di socio accomandante, sia perché l'eventuale impugnativa sarebbe stata inammissibile per carenza di capacità processuale.
Di poi, allegava copia della denuncia querela presentata in data 21/03/2013 alla Stazione dei Carabinieri di di Lucca ed indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nei confronti del socio accomandatario, avendo costui rappresentato alla Guardia di finanza, in sede di verifica, il ruolo di gestore occulto della società del medesimo Antonio Campana.
2. Con sentenza depositata il 29/11/2013, la C.t.p. di Benevento dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l'atto non era stato impugnato per vizi propri bensì per vizi relativi all'atto sotteso, atto resosi definitivo per mancata impugnazione attesa la sua regolare notifica.
3. Avverso detta sentenza proponeva appello Antonio Campana dinanzi alla C.t.r. della Campania ove si costituiva anche l’ufficio finanziario reiterando le difese già in precedenza espresse.
4. La C.t.r. respingeva il gravame e confermava la sentenza della C.t.p. di Napoli.
5. La sentenza della C.t.r. della Campania è stata impugnata dal ricorrente sulla scorta di tre motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 9 giugno 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 2313 e 2320 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta:
«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.».
2. Tutti e tre i motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Con essi, il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata: 2.1 si è ritenuto inammissibile il ricorso sulla base della duplice considerazione che, da un lato, l’intimazione di pagamento impugnato non costituisse atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a meno che non fosse stato il primo atto di accertamento tributario di cui il ricorrente avesse avuto conoscenza e, dall’altro, che l’avvenuta notificazione, a monte, dell’avviso al socio accomandante in uno con la mancata sua impugnazione, avessero comportato la decadenza di costui a far valere le proprie ragioni in termini di responsabilità tributaria; 2.2 si fa riferimento ad un accertamento (TPM020202295/2011 per l’anno 2009), a carico della s.a.s., per un reddito di impresa di € 3.361.800,00, notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, laddove l’oggetto dell’intimazione impugnata è individuato in imposte reddituali anziché in recuperi impositivi e sanzionatori ai fini IRAP ed IVA nonché si indica in Antonio Campana l’amministratore di fatto, legittimato, perciò, ad impugnare tempestivamente l’avviso; 2.3 si ribadisce la correttezza della notifica dell’avviso ad Antonio Campana in quanto amministratore di fatto della società nonostante l’avviso non recasse alcuna contestazione di siffatta natura nei suoi confronti.
3. L'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 elenca gli atti impugnabili e che possono formare oggetto di ricorso tributario; il terzo comma, poi, dopo aver sancito che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, prescrive che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. Nel caso di specie, non è contestato ed è dimostrato in atti che l'avviso di accertamento n. TFMO020202295/2011 è stato notificato, oltre che al socio accomandatario, Olga Paolacci, anche al ricorrente, che, pur ricevendo comunicazione di giacenza del plico presso l’ufficio postale, non provvedeva a ritirarlo nel termine previsto di 10 giorni con conseguente perfezionamento della notifica.
Il processo tributario, infatti, è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti (Cass. 21/4/2001, n. 9183); pertanto, poiché nel caso di specie l’intimazione di pagamento emessa rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, essa, evidentemente, non concreta il primo atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del socio accomandante con conseguente sua non impugnabilità.
Sotto questo profilo, alcuna censura può essere validamente proposta con riferimento all’oggetto dell’accertamento (imposte reddituali piuttosto che recuperi impositivi e sanzionatori) ovvero alla qualifica ritenuta in concreto ricoperta dal ricorrente nell’ambito della società Arti e Giacche di Paolacci Olga C. s.a.s. Vero è piuttosto che, a seguito di PVC redatto dagli agenti della Guardia di finanza, è stata riscontrata l’inesistenza sostanziale della s.a.s. e la sola cartolarità delle operazioni poste in essere; il socio accomandatario Olga Paolacci, invitata presso il comando della Guardia di finanza di Pistoia, comunicava di non aver mai gestito la società e che, invece, ad amministrare realmente erano i soci accomandanti Sergio Brancaleon ed Antonio Campana; successivamente Sergio Brancaleon trasmetteva ai militari parte della documentazione richiesta e riferiva che la socia accomandataria non si ingeriva affatto nella amministrazione della società piuttosto essendo accomandatari di fatto egli stesso Brancaleon e Antonio Campana.
La notifica dell’avviso di accertamento veniva, così, effettuata sia alla socia accomandataria Olga Paolacci che ai soci accomandanti, avviso che non veniva autonomamente impugnato. 4.In conclusione il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo