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Ordinanza Interlocutoria — n. 23652/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23652/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23652/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1664/16 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro OPERA DIOCESANA SAN NARNO PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE, elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Francesco D’Ayala Valva, rappresentata e difesa da quest’ultimo, nonché dall’Avvocato Pietro Biancato.

Regesto Legislator

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artt. 2945 cod. civ, art. 2945 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 23652/2022 — snciv · Corte di Cassazione: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» e, quindi, ripropone la stessa doglianza di cui al secondo motivo ma sotto il profilo dell’error in iudicando. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2945 cod. civ., 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» e, quindi, l’error in iudicando nel la parte in cui, nella sentenza impugnata, non sia riconosciuta la responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni.

Parole chiave

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società d'esercizio risanamento dell'impresa in diritto tributario impresa sociale ripresa fiscale aziendale responsabilità dell'impresa cessazione dell'esercizio

Disposizioni normative citate

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artt. 2945 cod. civ
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2945 cod. civ., 36, terzo comma, d.P.R.
art. 2945 cod. civ
472, dell’art. 2945 cod. civ., tutti nel testo antecedente alla novella di cui all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1664/16 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro OPERA DIOCESANA SAN NARNO PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE, elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Francesco D’Ayala Valva, rappresentata e difesa da quest’ultimo, nonché dall’Avvocato Pietro Biancato.

– controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: avv. accer. IRES-altro nonché contro MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.P.A., SOCIETA’ ELETTRICA RADICI S.P.A, MOSAICO S.R.L., SIFI GROUP S.P.A, BIANCHI CASSINA ENRICA, RONDINI PECUVIO GIOVANNI, PARIMBELLI GIOVANNI, PAGANONI CAMILLO, EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. – intimati – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia n. 2519/15 depositata in data 09/06/15. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 del consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

Rilevato che: 1.Con avvisi di accertamenti n.ri R0A030101139/2009 e R0A030101140/2009, l’Agenzia delle Entrate - ufficio di Bergamo 1 accertava, a carico della R L s.p.a. in liquidazione, un maggior reddito imponibile ai fini IRES, rispettivamente, per il periodo 01/01/2004-31/03/2004 pari ad € 1.396.047,00, irrogando una sanzione amministrativa pari ad € 142.237,00 e, per il periodo 01/04/2004-05/04/2004 (periodo di liquidazione), pari ad € 1.812.832,00 irrogando una sanzione amministrativa pari ad Euro 539.555,00. L'ufficio procedeva a notificare gli avvisi di accertamento alle socie della R L s.p.a. in liquidazione, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/04/204, e cioè a:

Miro Radici Family of Companies s.p.a., Società Elettrica Radici s.p.a., Simon Fiduciaria s.p.a., Opera Diocesana San Narno per la Preservazione della Fede, Mosaico s.p.a., Sifi Group s.p.a., Guido Crippa, Enrica Bianchi Cassina, Pecuvio Rondini, a Giovanni Parimbelli e a Camillo Paganoni nella qualità di ex soci. 2.Avverso gli avvisi di accertamento, i suddetti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Bergamo che, con sentenza depositata in data 07/12/2011, con la costituzione dell’ufficio finanziario, previa riunione dei ricorsimedesimi, li rigettava.

3. La sentenza di primo grado veniva impugnata dinanzi la C.t.r. della Lombardia ove si costituiva anche l’ufficio finanziario.

4. Con sentenza n. 25/19/15, depositata in data 09/06/2015, la C.t.r. riformava parzialmente la sentenza, affermando non dovute le sanzioni. 5.La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata impugnata dall’Ufficio sulla scorta di quattro motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’Opera Diocesana San Narno per la Preservazione della Fede, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato in caso di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 9 giugno 2022, per la quale sono state depositate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» e, quindi, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia ritenuta la responsabilità patrimoniale dei soci con riguardo alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta:

«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» e, quindi, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni, non si sia dato atto del ricorso diretto ad evidenziare, non già la sussistenza di vizi propri della cartella esattoriale, ma a ribadire l’illegittimità dell’atto impositivo. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta:

«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» e, quindi, ripropone la stessa doglianza di cui al secondo motivo ma sotto il profilo dell’error in iudicando. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2945 cod. civ., 36, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» e, quindi, l’error in iudicando nel la parte in cui, nella sentenza impugnata, non sia riconosciuta la responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni.

2. La controricorrente ha proposto specifico motivo di ricorso incidentale per violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 17, 25 e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 16 e 17 d.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 2945 cod. civ., tutti nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 28 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – inapplicabile ratione temporis – ed anche in combinato disposto tra loro-condizionato all’accoglimento del ricorso principale e proposto con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto.

3. Va rilevato che ricorre l’opportunità dirinviare a nuovo ruolo per rimettere la trattazione della causa in pubblica udienza nonché per acquisire il fascicolo di ufficio, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa in pubblica udienza, di