Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; costs remain with advance-payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file an extension request by December 31, 2020, despite the possibility of doing so under the relevant decree. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such a request, the proceedings are extinguished, and the costs incurred remain the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 9618/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.A.B.A.C. - Società Agricoltori Brez Arsio Cloz s.c.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Paoletto e Massimo Letizia, con domicilio eletto in Roma, via Monte Santo n. 68, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria di II Grado Trento n. 82/02/15, pronunciata con riferimento all'atto n. 20091T000202000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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