Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for a simplified tax definition procedure, and the tax authority did not contest this outcome. The court ruled that the procedural silence triggered automatic extinction under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, leaving the process terminated without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When parties fail to request a hearing extension within the statutory period for simplified tax procedures, the process extinguishes automatically, terminating the litigation without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te CSLOLL- ;23S -2- DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3652/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sie Semiconductors Import Export s.r.I., in persona del legale rappresentante Sig.ra Yvelise Ferrera, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pesce, con domicilio eletto in Roma, via Emilia, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Angelo Paletta; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3564/3/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 05720110037867154. be-- Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 2itfo della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma D L 'OS1TAT ,, ! , P.Ra22