Tax court dismissed appeal; process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished due to the expiration of the deadline for simplified settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to submit the required request for settlement by December 31, 2020, and no objection was raised to the extinction. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; When the statutory deadline for submitting a request for simplified tax settlement expires without a request for settlement or an objection to extinction, the tax proceeding is automatically extinguished by operation of law.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 570/2016 R.G. proposto da Prattichizzo Fabio Salvatore Maria, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, via di Pietralata, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Gigliola Mazza - Ricci; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2483/27/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 3341013248.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il DE TA ELLE-1;1;1