Tax appeal dismissed as tax authority confirmed taxpayer's request for simplified tax settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished after the tax authority confirmed the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted the required documentation and payment, while no other party requested the court to schedule a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically by law, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if the deadline for requesting a hearing passes without such request, with costs remaining on the party who advanced them.
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ETO sul ricorso iscritto al n. 1189/2017 R.G. proposto da Prattichizzo Fabio Salvatore Maria, difensore di se medesimo ex art 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, via G. Paisiello, n. 15, presso lo S.R.S. - Stoduto, Ripoli, Sarti, Studio legale associato; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2699/26/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 3341012676.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma »