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Decreto — n. 23560/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 23560/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for simplified tax definition procedures, while the tax authority contended the process had lapsed. The court ruled that without a timely request for an audience, the legal process terminated automatically under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory period, terminating the litigation without further action.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition statutory deadline failure tax dispute termination audiencia request requirement rettifica delle detrazioni ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T7G011902852/12 i Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 18510/2016 R.G. proposto da Bertaglia Maria Grazia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vulcano Maria Sonia e Lucisano Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 45/38/16, 1) pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. T7G011902852/12 i Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 en