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Ordinanza — n. 23552/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23552/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23552/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, conclusasi con processo verbale del 28 aprile 2017, l’amministrazione finanziaria notificò a Ciro Immobile, calciatore professionista, un avviso di accertamento con il quale, acclarata la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione, ne determinava la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012.

Regesto Legislator

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artt. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 23552/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Al riguardo, assume che la C.T.R. avrebbe fondato la propria decisione sul rilievo decisivo dell’esistenza di una prova documentale — il menzionato manoscritto del Moggi che recava il nome del contribuente — non ritualmente prodotta fra gli atti del giudizio, peraltro attribuendo a suo carico l’onere di vincerne la valenza dimostrativa.

Parole chiave

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trasferimento di una parte della retribuzione imposta sugli stipendi mobilità professionale trasferimento disciplinare contratto di management sportivo indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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artt. 2697 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4092/2020 R.G. proposto da: IMMOBILE CIRO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. RAFFAELE DE STEFANO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, VIA POSTUMIA 1 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 5656/01/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi.Rilevato che:

1. A seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, conclusasi con processo verbale del 28 aprile 2017, l’amministrazione finanziaria notificò a Ciro Immobile, calciatore professionista, un avviso di accertamento con il quale, acclarata la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione, ne determinava la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012.

2. Queste, in particolare, erano le circostanze emerse dall’istruttoria: - in occasione del suo trasferimento dalla Juventus Football Club s.p.a. al Genoa Cricket FC s.p.a., avvenuto nel 2012, l’Immobile era stato assistito dall’agente Alessandro Moggi; - dagli atti relativi all’operazione, acquisiti nel corso delle indagini, era tuttavia emerso che il Moggi era intervenuto nell’operazione in veste di procuratore della società sportiva acquirente, in forza di mandato sottoscritto pochi giorni prima e con durata temporale di dodici giorni, finalizzato alla sola gestione del trasferimento in questione; - per tale ragione, perfezionatosi l’acquisto, il Moggi aveva emesso fattura nei confronti della società acquirente con la causale “corrispettivo per consulenza, assistenza e prestazione di servizi inerente il trasferimento del calciatore Ciro Immobile dalla Juventus”, che la società aveva poi registrato in contabilità, deducendo fiscalmente il relativo importo come costo; -in forza della situazione dissimulata, tuttavia, ed in base alle previsioni del regolamento federale, il Moggi, agente del calciatore, avrebbe certamente potuto ricevere il corrispettivo di sua spettanza direttamente dalla società acquirente (alle condizioni previste dall’accordo fra la società e l’agente), ma in termini che ne consentissero la corretta regolazione sotto il profilo contributivo e tributario; - in particolare, secondo prassi dell’amministrazione finanziaria, il corrispettivo così pagato si configurava come fringe benefit per il calciatore; cosicché – per un verso – il relativo importo costituiva reddito imponibile a carico di quest’ultimo e - per altro verso –la fattura redatta a carico della società acquirente doveva considerarsi emessa per prestazione soggettivamente inesistente, poiché l’attività era stata prestata in favore di un soggetto diverso dal debitore apparente.

3. L’Immobile impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Napoli, assumendo, fra l’altro, di avere in essere un mandato in esclusiva con un diverso agente – tale Marco Sommella — e perciò negando di aver avuto rapporti di mandato con il Moggi. Ilricorso fu respinto ed il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, che, nel contraddittorio con l’amministrazione, confermò la sentenza gravata.

4. I giudici d’appello ritennero che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse idonea a smentire la ricostruzione dell’operazione simulata posta a fondamento della pretesa erariale, supportata da elementi indiziari provvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, osservarono: (a) che la mera esistenza di un mandato rilasciato al Sommella non consentisse di escludere che, in concreto, il contribuente si fosse avvalso delle prestazioni del Moggi come proprio agente in occasione del suo trasferimento, essendo peraltro rimasto indimostrato che egli avesse provveduto a versare al proprio affermato procuratore quanto di sua spettanza; (b) che il mandato conferito al Moggi da Genoa Cricket FC s.p.a. appariva intrinsecamente inverosimile, essendo stato rilasciato il 20 gennaio 2012, con validità di dodici giorni, quando è notorio che le trattative per l’acquisto di un calciatore professionista si protraggono per molto più tempo; (c) che, in ogni caso, l’operazione simulata aveva comportato per la società acquirente un indubbio vantaggio fiscale; (d) che, infine, le indagini avevano dato prova dell’esistenza di rapporti diretti fra il Moggi e il contribuente, sia tramite l’evidenza di versamenti effettuati dal Sommella al Moggi, con la causale “compenso Immobile”, sia tramite il rinvenimento di un manoscritto dello stesso Moggi, contenente un elenco dei calciatori da lui assistiti, che recava anche il nome del contribuente.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Immobile con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’amministrazione resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Al riguardo, assume che la C.T.R. avrebbe fondato la propria decisione sul rilievo decisivo dell’esistenza di una prova documentale — il menzionato manoscritto del Moggi che recava il nome del contribuente — non ritualmente prodotta fra gli atti del giudizio, peraltro attribuendo a suo carico l’onere di vincerne la valenza dimostrativa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, assumendo che lo stesso vizio di cui al mezzo precedente costituirebbe altresì un «errore di percezione» da parte del giudice d’appello.

3. Il terzo mezzo, infine, denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, poiché con esso il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe trascurato di considerare due circostanze da lui compiutamente allegate nell’atto di appello e idonee a consentire il superamento del materiale indiziario raccolto in sede di indagini. Si tratterebbe, in particolare: (a) del fatto che il contratto di mandato fra il Moggi e la società acquirente recava espressamente una clausola che precisava come il primo non avesse alcun rapporto di mandato con il calciatore; (b) dell’esito del giudizio promosso dalla società Genoa Cricket FC innanzi alla C.T.P. di Genova, in relazione ad avviso notificatole per i medesimi fatti, conclusosi con sentenza che aveva ritenuto sussistente il rapporto di mandato fra il Moggi e la società; (c) dall’esito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione ad analoga vicenda, concernente il calciatore Antonio Nocerino, conclusosi con l’archiviazione da parte del g.i.p. competente che escludeva la ricorrenza dei fatti ipotizzati dagli accertatori.

4. I primi due motivi — da scr utinare congiuntamente in quanto connessi, perché tutti e due attinenti al tema della valutazione di uno specifico mezzo di prova —sono infondati. Entrambe le censure, infatti, muovono dall’erroneo presupposto dell’incidenza del documento – oggetto di ass erito illegittimo utilizzo ovvero di erronea percezione – sulla decisione della causa in sede di appello, quando, in realtà, a tale documento la C.T.R. risulta aver operato un mero richiamo ad abundantiam, nel contesto di una ben più ampia valutazione del materiale probatorio, condotta con ragionamento che i motivi non scalfiscono minimamente.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, in base al quale il travisamento dellaprova implica la constatazione che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che detto vizio può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione solo ove tale prova abbia inciso su un puntodecisivo dell a controversia (v. Cass. n. 3796/2020; Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 10749/2015).

5. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile laddove è volto a criticare la sentenza appellata nella parte in cui non ha tenuto in debita considerazione il contenuto del contratto di mandato fra il Moggi e la società Genoa Cricket FC s.p.a. Su tale circostanza, infatti, e per quanto allegato dallo stesso contribuente, tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello si sono pronunziate escludendone la rilevanza agli invocati fini probatori; osta pertanto all’esame della doglianza, formulata con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la sussistenza di una «doppia conforme» ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), poiché nei due gradi di merito la dedotta questione di fatto è stata decisa in base alle stesse ragioni (cfr.

Cass. n. 1562/2021). In relazione ai restanti profili articolati — sui quali la sentenza di appello ha omesso di pronunziarsi —il motivo è, poi, infondato. La sussistenza di una possibile, diversa valutazione dei fatti da parte del giudice tributario di Genova — con sentenza che non consta esser divenuta inoppugnabile — non è idonea ad incidere sulla ratio decidendi che sorregge la pronunzia impugnata, fondata su una valutazione sinergica dei documenti acquisiti e delle risultanze dell’accertamento, rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente non muove alcuna critica specifica; né, a maggior ragione, può assumere tale rilievo l’archiviazione di un procedimento penale aperto per fatti asseritamente analoghi (ma in relazione ai quali il ricorrente non svolge alcuna utile considerazione dalla quale desumere l’esistenza di dati pertinenti al presente giudizio), circostanza, tale ultima, del tutto inidonea a confutare il percorso argomentativo seguito dalla C.T.R.

6. Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8 .000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren