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Ordinanza — n. 23547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to case extinction via simplified settlement agreement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying civil proceeding had been extinguished due to the parties' failure to pursue a simplified settlement agreement. Although the municipality initially requested the simplified procedure, neither party filed the necessary request for treatment or notification of denial by the statutory deadline of December 31, 2020. Consequently, the judge declared the process extinct, leaving the dispute's subject matter resolved and the appeal without a valid target.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, 12, 13 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; In the absence of a timely request for treatment or notification of a denial of a simplified settlement agreement, the judicial process is declared extinct, rendering subsequent appeals inadmissible due to the cessation of the subject matter.

Parole chiave

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simplified settlement agreement extinction of process tax dispute resolution procedural inadmissibility D.L. 119/2018 cessation of subject matter judicial extinction città capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
In data 1 ° aprile 2019, la controricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in l.
Art. 6, comma 12, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
In data 1 ° aprile 2019, la controricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 6, comma 13, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
In data 1 ° aprile 2019, la controricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo il comune lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.
art. 372 c.p
La contribuente si costituisce con controricorso, depositando memoria e documenti ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 21826/2020
Sez. 5, n. 21826/2020
Sez. 5, n. 21826/2020, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12601/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv. Domenico Rossi e Antonio Ciavarella elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, via del Tempio di Giove, n. 21; –ricorrente – contro Ardeatina Metella s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Orazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 37 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio, n. 6624/14/14 depositata il 6 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella udienza del 13 luglio 2022 dal Consigliere Stefania Billi RILEVATO CHE 1. Il comune propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR per il Lazio ha respinto l’appello del comune, confermando la pronuncia di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2006; in particolare, la contribuente aveva contestato la qualificazione come edificabile di un terreno sito nel comprensorio di Tor Marancia, in quanto inserito dal 2002 nel Parco regionale dell’Appia Antica e facente parte di un procedimento di compensazione urbanistica.

2. La commissione tributaria regionale ha fondato, per quello che rileva in questa sede, la propria decisione sulle seguenti motivazioni: • deve essere esclusa la sussistenza del presupposto dell’imposta, in quanto l’area non era fabbricabile, né si poteva configurare una vocazione edificatoria su una diversa area, cd. in via riflessa. Nell’anno d’imposta oggetto di impugnazione, infatti, non era ancora stato concluso il procedimento di compensazione edificatoria, in quanto solo nel 2008 il comune aveva individuato le specifiche macroaree all’interno delle quali avrebbe dovuto essere esercitato il diritto ad edificare; • in assenza della definizione del procedimento di compensazione si verrebbe ad assoggettare ad imposta una mera aspettativa di capacità contributiva.

3. La contribuente si costituisce con controricorso, depositando memoria e documenti ex art. 372 c.p.c. ed anche il comune deposita memoria.

4. In data 1 ° aprile 2019, la controricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in l. 17 dicembre 2018, n. 136. All’udienza del 4 aprile 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, al fine di verificare l’adesione del Comune alla definizione agevolata di cui al d.l. ora citato. CONSIDERATO CHE 5. Con l’unico motivo il comune lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005; dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006; dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l’art. 23 della l. n. 1150 del 1942 e con l’art. 3, comma 21, delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di Roma.Ci si duole, in particolare, che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto l’insussistenza del presupposto d’imposta.

L’inserimento dell’area nell’ambito della procedura di compensazione urbanistica comporta che alla stessa debba essere attribuito un valore che non equivale affatto a quello agricolo.

6. Dalla documentazione agli atti risulta che la controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha provveduto al versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione, in data 21 maggio 2019.

7. Ai sensi dell’art. 6, comma 10: “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il comma 12 del predetto articolo prevede che:

“L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”.

Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: “ In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il comma 13 del citato articolo prevede, infine, che: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”.

Con delibera del 29 marzo 2019 n. 28 Roma Capitale ha deliberato di aderire alla definizione agevolata, come risulta dalla documentazione versata in atti. Nella fattispecie non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato il diniego alla definizione entro il 31 luglio del 2020. Il ricorrente nulla ha opposto al riguardo. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass.

Sez. 5, n. 21826/2020, Rv. 659298 -01). p.q.m. La Corte dic