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Ordinanza Interlocutoria — n. 23545/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending ruling on registration tax applicability to separate parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23545/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the tax dispute regarding registration duties to the lower court for a new hearing. The taxpayers argued that the tax should apply to a financing contract because it was referenced in a share donation, but the parties involved in the financing differed from those in the donation. The court noted that this specific issue had been previously raised before the Supreme Court's unified sections, which had not yet issued a definitive ruling. Consequently, the proceedings were suspended pending the Supreme Court's decision on the legal interpretation of party identity in such contexts.

Regesto Legislator

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Art. 22 DPR 131/1986; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a lower court's decision relies on a legal interpretation that remains unsettled by the Supreme Court's unified sections, the case must be remanded pending the resolution of that higher authority's ruling.

Parole chiave

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registration tax party identity financing contract share donation remand for new hearing unified sections apparent lack of reasoning imposta sulle donazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 DPR 131/1986
Art. 360 n. 3 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 n .
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 n .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 33313/2021
Ordinanza n. 11118/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35970/2019 R.G. proposto da : VILLA LEANDRA DI ROSSI GIANCARLO C. s.a.s., in persona de l suo legale rappresentante; ROSSI GIANCARLO, elettivamente domiciliati in Roma Via Crescenzio, 91, presso lo studio dell’avv. CIRULLI FABIO rappresentati e difesi dall'avv.SARDELLA SIMEONE -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore -intimato- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 420/2019depositata il 07/06/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'articolo 22 del DPR 131/986 con il quale è stata richiesta l’imposta di registro in misura proporzionale su un atto di donazione di quote sociali che prevedeva anche la cessione di un credito da finanziamento che il donante Rossi Giancarlo vantava nei confronti della società. L’Agenzia ha ritenuto che con il predetto atto sia stato enunciato il finanziamento effettuato dal socio Rossi Giancarlo in favore della società VILLA LEANDRA di Rossi Giancarlo C s.a.s. Il ricorso è stato respinto in primo grado.

I contribuenti hanno proposto appello che la Commissione regionale delle Marche h a respinto sul rilievo che, ai sensi dell'art. 22d el DPR 131/1986 , sono assoggettati ad imposta -se enunciati in un altro atto soggetto a registrazione- anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso, e ciò a prescindere anche dall'uso dei medesimi. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi. Non si è costituita l'Agenzia delle entrate. RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 n . 3 c.p.c. la violazione dell'art. 22 del DPR 131 del 1986 .

I contribuentideducono che l'imponibilità dell'enunciazione opera al verificarsi di alcuni presupposti il primo dei quali avente carattere implicito e cioè che l'atto enunciato sia soggetto a registrazione obbligatoria a termine fisso ovvero in caso d'uso. Inoltre devono sussistere due presupposti di carattere oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo l'atto enunciato deve essere compiutamente identificato quanto all'oggetto e la base imponibile; inoltre occorre l'identità soggettiva delle parti. Afferma quindi di avere ampiamente illustrato nei giudizi di merito la questione della diversità delle parti dei contratti di finanziamento soci enunciato, che sono Rossi Giancarlo e la società Villa Leandra, rispetto all'atto di donazione e modifica di patti sociali che interviene tra Rossi Giancarlo, Rossi Claudio, Rossi Leandra, Impiglia Nella e Cenci Giorgio.

Osserva che ha errato il giudice d’appello a ritenere la norma applicabile, sul presupposto dell'identità delle parti per il tramite dell'equiparazione sostanziale dei soci alla società. 2.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi all'art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa o apparente motivazione Gli ricorrenti deducono che la motivazione è del tutto apodittica e apparente in quanto non vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice d’appello ritenere l'identità delle parti tra atto enunciato e atto enunciante.

La questione, così come prospettata, attinge i temi rimess i a lla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanze n. 33313/2021 e n. 11118/2022 . Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino.

P.Q.M.

Rinvia il processo a nu