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Ordinanza — n. 23542/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax commission ruling on insufficient motivation for splitting property units.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23542/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against the Regional Tax Commission's decision. The Commission had annulled tax assessment notices for splitting a single property into two units, citing insufficient motivation in the original notices. The Court ruled that because the parties did not contest the property's physical characteristics or value, only the functional distinction between units, a detailed explanation was not required. Consequently, the Court found the lower court's finding of inadequate motivation to be incorrect and annulled the decision, remanding the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 7 of Law 212/2000; Art. 241 of the Civil Code: In cases of property classification via Docfa where only the functional distinction of units is disputed without contesting physical characteristics or value, a detailed motivation explaining the differences is not required to delimit the judicial controversy.

Parole chiave

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tax assessment motivation property unit division Docfa procedure functional autonomy regional tax commission cassation annulment fiscal liability doppia imposizione intercantonale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 7 of Law 27 July 2000, n. 212
3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l.
Law 7 August 1990, n. 241

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23237 del 2014
Nel caso contrario, viceversa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014, Rv.
Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016
Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016, Rv.
Sez. 5, n. 12777/2018
640020 – 01, Sez. 5, n. 12777/2018, Rv.
Sez. 6 - 5, n. 31809/2018
648513 –01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19657/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha eletto domicilio, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Imex Lane s.p.a., in persona del legale rappresentate pt., rappresentata e difesa dall’ Avv. Mauro Giovannelli, elettivamente domiciliata presso lo studio Greg Associati s.r.l., in Roma Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Toscana, n. 2356/18 depositata il 21 settembre 2018 Udita la relazione svolta nella udienza del 13 luglio 2022 dal Consigliere Stefania Billi RILEVATO CHE 1.

L’Agenzia propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR in epigrafe indicata, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’impugnativa avverso gli avvisi di accertamento n. PO0042881/2015 (sostitutivo di un precedente avviso poi annullato per errore materiale) e n. PO0062000/2015, con cui era stata rettificata la proposta di variazione catastale presentata, attraverso la procedura cd Docfa, dalla controricorrente in data 12 aprile 2014; in particolare, mentre la controricorrente dava atto di una sola unità immobiliare, l’Agenzia delle Entrate suddivideva l’immobile in due unità immobiliari distinte, destinando a ciascuna di esse un avviso di accertamento.

2. la CTR, riprendendo le motivazioni del giudice di primo grado, ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione, in quanto sugli avvisi di accertamento era stato riportato solo uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, ovvero le variazioni d’ufficio, senza alcuna rappresentazione contenutistica.

3. la controricorrente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO CHE 4. Con l’unico motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi generali in materia catastale. Contesta l’erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto inidonea la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento.

5. Il motivo è infondato. Nel caso in esame un’unità immobiliare dichiarata come unitaria attraverso la presentazione della procedura cd Docfa è stata, ritenuta dall’Agenzia delle Entrate suddivisa in due unità immobiliari. Osserva, in proposito il Collegio che non sono dibattute tra le parti le risultanze fattuali. Non è affatto in discussione tra le parti che si parli proprio di quell’immobile, non sono contestate, né le sue caratteristiche, né la sua consistenza. È in discussione, viceversa, se all’interno di esso sia dato distinguere due unità immobiliari autonome funzionalmente.

Deve essere ribadito in questa sede il principio di legittimità in base al quale, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.

Nel caso contrario, viceversa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014, Rv. 633140 – 01, ma nello stesso senso v. Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016, Rv. 640020 – 01, Sez. 5, n. 12777/2018, Rv. 648513 –01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01). Tale indirizzo consolidato non si pone in contrasto con l’assioma, del tutto condiviso, già affermato nel 2014, con l’arresto ora richiamato, secondo cui “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria - motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria”, e l'Ufficio non può " limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa".

L’armonizzazione degli enunciati sopra ricordati trova, infatti, la sua ragione proprio nella circostanza che con l'attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura Docfa, i dati oggettivi e della classe costituiscono elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente in forza della struttura fortemente partecipativa dell'atto. Ove, pertanto, la rendita proposta con la Dofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, ingiudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate.

L’obbligo di motivazione approfondita, viceversa, non sussiste quando la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, nel cui ambito deve farsi rientrare anche l’ipotesi del caso in esame, dove non vi è alcuna contestazione circa la consistenza e la classe dell’immobile, ma è controverso solo se si tratti o meno di due unità immobiliari distinte. La sentenza impugnata, ritenendo che nel caso di specie non sia stato adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione, non ha fatto buon governo dei principi ora esposti.

6. Nel caso di specie, avendo l’Agenzia delle Entrate solamente insistito sull’autonomia funzionale e reddituale delle due unità immobiliari e avendo la sentenza impugnata definito il giudizio senza entrare nel merito della questione controversa, si impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizioneper l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.

7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria reg